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Frontalieri, cosa cambia con il nuovo accordo?

Code quotidiane alle dogane.
Code quotidiane alle dogane. © Keystone / Jean-christophe Bott

Con il voto unanime dei senatori di mercoledì l’accordo fiscaleCollegamento esterno italosvizzero sui frontalieri, che passa ora all’esame di Montecitorio, entrerà quasi certamente in vigore il primo gennaio del 2024.

Per anni Roma e Berna hanno negoziato un testo che potesse costituire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze in merito a una riforma che era divenuta ormai indifferibile. Anche perché le attuali norme risalgono all’intesa del 1974, vale a dire quasi mezzo secolo fa.

Allora non esistevano ancora l’Unione europea (c’era solo la progenitrice Comunità economica europea) e il Mercato unico, gli Stati nazionali mantenevano integralmente tutte le loro prerogative e soprattutto la libera circolazione delle persone – cui la Svizzera aderì nel giugno del 2002 – era solo un’ipotesi di lavoro. Il contesto, insomma, era completamente mutato e occorreva assolutamente aggiornare le regole giuridiche.   

Come è nato il nuovo accordo?

La spinta a intavolare negoziati è indubbiamente partita dalla Confederazione, su pressione dei cantoni di frontiera (Ticino), che stanno subendo forti pressioni sul loro mercato del lavoro in seguito alla libera circolazione: i minori oneri fiscali e i salari più alti percepiti in Svizzera, con l’allentamento delle restrizioni alla mobilità professionale, hanno provocato un crescente afflusso di manodopera dalle province lombarde e piemontesi.

In 25 anni le frontaliere e i frontalieri sono raddoppiati in Svizzera e nel solo Canton Ticino la loro quota tra la popolazione attiva è ormai intorno al 30% (31% a fine 2021Collegamento esterno), esercitando così pressioni sui salari e creando indesiderati fenomeni distorsivi (dumping).

Per la Confederazione si trattava quindi di rendere meno attrattivo il suo mercato del lavoro a tutela dei residenti. Ma tutto sommato anche per il fisco italiano è un affare, dal momento che a regime la riforma produrrà maggiori entrate per oltre 220 milioni di euro.

Cosa cambia con l’intesa?

Beh, va premesso che per gli attuali frontalieri/e – tecnicamente quelli assunti da datore di lavoro elvetico tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore della riforma (presumibilmente il 1° gennaio 2024) – varranno sempre le vigenti norme, fino all’età del pensionamento. Per loro continua la competenza tributaria esclusiva della Confederazione (le tasse vanno versate unicamente alle autorità del Paese in cui si esercita la professione) e non saranno tenuti, neanche in futuro, a presentare una dichiarazione d’imposte all’Agenzia delle entrate.

Le accese proteste di questa categoria di lavoratori e lavoratrici, dovute al teorico repentino inasprimento degli oneri tributari, erano state all’origine dei ritardi e dei dietrofront di Roma che nei fatti non ha voluto ratificare la prima versione della riforma stipulata con i negoziatori elvetici nel dicembre del 2015. Il regime transitorio contemplato nell’intesa del 23 dicembre 2020 ha consentito di superare l’impasse.

La novità più significativa consiste quindi nell’introduzione, per i futuri frontalieri e frontaliere – che secondo la nuova definizione risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio – della potestà fiscale concorrente del paese di residenza degli stessi.

A quanto ammontano nuove e vecchie imposte per i frontalieri?   

Il meccanismo delineato dal vigente accordo (1974) prevede che i e le pendolari residenti in Italia vengano tassati alla fonte dal fisco elvetico, che trattiene una quota del 61,2% di tali importi. La parte restante (38,8%) viene riversata dai cantoni, via Roma, ai comuni di residenza dei frontaleri/e – i cosiddetti ristorni – per interventi infrastrutturali nelle zone di confine. Il nuovo regime, come abbiamo evocato, attribuisce una competenza fiscale anche allo Stato di residenza di questa categoria di salariati/e.

Nel caso concreto la Confederazione trattiene una quota maggiore (80%) delle imposte cui sono soggetti questi redditi e a sua volta il fisco italiano li potrà tassare in base alle sue aliquote (scaglioni IRPEF), con però alcune agevolazioni: ai frontalieri che saranno assunti successivamente all’entrata in vigore dell’accordo sarà applicata una franchigia di 10’000 euro e verrà detratta la somma trattenuta alla fonte dalle autorità elvetiche (credito d’imposta), allo scopo di evitare la doppia imposizione.

In proposito va precisato che è stato stabilito che sono detraibili anche gli assegni familiari e i contributi sociali versati agli istituti svizzeri.

I nuovi frontalieri pagheranno più imposte?

A questo interrogativo, fonte di virulenti dibattiti nel recente passato, non è semplice dare una risposta esaustiva. Dal profilo teorico è indubbio che le aliquote IRPEF, cui sono assoggettati i nuovi frontalieri, sono generalmente più onerose di quelle previste nei vari cantoni.

Ma è anche vero che nella dichiarazione di imposte che dovrà essere presentata all’Agenzia delle entrate è possibile inserire tutta una serie di detrazioni e deduzioni (mutuo della casa, spese sanitarie, spese di formazione dei figli, spese professionali e di trasporto, eccetera) che non vengono riconosciute nel sistema di tassazione alla fonte che viene applicato oggi dalle autorità fiscali elvetiche.

La consulenza di un buon fiscalista potrebbe quindi riservare delle sorprese su questo aspetto al contribuente che svolge l’attività professionale oltre frontiera.

La riforma vale solo per i lavoratori e le lavoratrici residenti in Italia?

Questa è la seconda novità importante del nuovo accordo: contrariamente alle disposizioni vigenti è garantita la reciprocità di trattamento.

Questo significa che le medesime regole varranno anche per i residenti elvetici che svolgono un’attività lavorativa in Italia. Il loro numero è sicuramente inferiore rispetto ai colleghi transfrontalieri assunti nella Confederazione, ma non si tratta di un fenomeno trascurabile, soprattutto in alcuni specifici ambiti professionali ad alta qualifica.

Che fine faranno le compensazioni finanziarie ai comuni italiani di frontiera?

Lo abbiamo già accennato. Fino ad oggi i frontalieri e le frontaliere vengono tassati unicamente dalle autorità elvetiche che riversano una quota (38,8%) di quanto percepito ai comuni italiani di frontiera a titolo di compensazione finanziaria (ristorni).

Per dieci anni, dall’entrata in vigore del nuovo regime, i cantoni Ticino, Vallese e Grigioni continueranno a farlo. Alla fine del regime transitorio saranno soppressi i ristorni elvetici, che verranno sostituiti dall’intervento finanziario di Roma, cui spetta ora una quota delle imposte su questa manodopera.

A tale scopo – questa è la terza importante novità – viene istituito il “Fondo di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture delle zone di confine italo-elvetiche” (art 10 del disegno di legge di ratifica dell’accordo) che sarà alimentato dall’extra-gettito derivante dall’imposizione dei frontalieri/e.

A regime, nel 2045, il fondo avrà una dotazione teorica di 221 milioni di euro all’anno, destinati a essere investiti nei territori di frontiera. E questo dovrebbe rassicurare i comuni italiani che temevano di restare senza risorse tra dieci anni con l’estinzione dei ristorni dalla Svizzera.  Lo si può quindi vedere come un primo passo insomma verso quel federalismo fiscale tanto evocato soprattutto nelle regioni settentrionali.

Quali effetti ulteriori sui salari possono derivare dalle nuove norme?

A margine delle discussioni sulla ratifica dell’accordo è stata avanzata la proposta, in particolare da Massimo Garavaglia (Lega), di attingere a questo fondo per irrobustire le retribuzioni nette dei salariati e delle salariate delle zone di confine (chiamato “premio di frontiera”)

Lo scopo è quello di arrestare la fuga di manodopera verso la Svizzera che impoverisce il tessuto produttivo delle regioni italiane di frontiera, a tutto vantaggio dell’economia elvetica.

Un progetto che sembra godere di consensi trasversali ma restano alcuni dubbi giuridici da risolvere, riguardanti la competenza normativa degli enti locali in tema di retribuzioni lavorative. Per il settore infermieristico sono comunque già previste le cosiddette “risorse aggiuntive regionali” che potrebbero essere prese a modello. 

Sarà di nuovo consentito il telelavoro a questa categoria di lavoratori?

La questione, su cui grava grande incertezza, è stata discussa nel corso del dibattito sull’accordo fiscale. La situazione è nota: da inizio febbraio non è più consentito ai frontalieri il lavoro da casa a causa del mancato rinnovo dell’accordo amichevole che era stato siglato da Roma e Berna durante l’emergenza pandemica.

Le associazioni economiche elvetiche hanno messo in guardia i datori di lavoro sui rischi che corrono i pendolari transfrontalieri che esercitano la loro attività a domicilio (perdita dello status di frontaliere, assoggettamento al fisco italiano). In risposta ad ordini del giorno provenienti da tutti gli schieramenti il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha assicurato che sarà presentata a breve una proposta del governo per disciplinare in via transitoria il telelavoro dei frontalieri.

Per il momento non è stato preso nessun impegno vincolante. Su pressione della base sembra però che ci sia la volontà di risolvere la questione, così come è appena stato concordato tra Berna e Parigi (fino al 40% dell’orario di lavoro da casa). Sviluppi sono attesi in tempi da definire.     

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