Tra emozioni e diritto: il caso Crans-Montana analizzato da un procuratore svizzero
Le indagini sul dramma di Crans-Montana hanno fatto e fanno scorrere fiumi d’inchiostro, sia in Svizzera che all’estero, in Italia in particolare. Giudice istruttore e procuratore da 27 anni, lo scrittore di Neuchâtel Nicolas Feuz ha analizzato per il portale Watson Collegamento esternoi meccanismi di questa indagine. Un documento eccezionale sia per la sua precisione che per la sua lunghezza, di cui vi proponiamo la traduzione in italiano.
Per cominciare, è opportuno ricordare che questa drammatica vicenda –nella quale si contano ad oggi 41 persone decedute e altre 115 ferite, e che coinvolge non solo la Svizzera ma anche altri Paesi d’origine di chi è stato colpito dalla tragedia – esce completamente dall’ordinario.
L’empatia verso le vittime e le loro famiglie è più che legittima, e non si può esprimere alcun giudizio sulle loro reazioni, poiché è nella natura umana affrontare un lutto o una ferita di tale portata in modi molto diversi.
Il contributo di Nicolas Feuz è stato pubblicato originariamente in francese Collegamento esternoe in tedesco Collegamento esternodal portale Watson.ch, che ha autorizzato tvsvizzera.it a tradurlo e a proporlo in italiano.
Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non riflettono necessariamente la posizione di tvsvizzera.it.
Questa compassione – che condivido pienamente in quanto genitore di figli che hanno la stessa età della maggior parte delle vittime – non può tuttavia, a mio avviso, giustificare le reazioni talvolta eccessive di un pubblico non direttamente toccato dal dramma, reazioni che abbiamo letto in alcuni media ma soprattutto sui social network, dove proliferano esperti improvvisati in diritto della costruzione, sicurezza antincendio, diritto penale, procedura penale, investigazioni di polizia, investigazione digitale, polizia scientifica, medicina legale e via dicendo.
Ho la sgradevole impressione di assistere a una caccia alle streghe di stampo medievale: una marcia notturna di una folla inferocita, persone armate di falci e torce che indicano colpevoli prima di qualsiasi giudizio – e prima della fine dell’istruttoria – invocando apertamente la gogna pubblica e la forca. Sensazione inquietante di una società che si definisce moderna e fondata sui valori dello Stato di diritto, ma che sembra improvvisamente aver perso ogni capacità di riflessione e moderazione.
- Una premessa: a ognuno le proprie competenze
- Gli esperti di Internet su Crans-Montana
- L’accesso al fascicolo
- Come evitare le fughe di notizie
- La mancata partecipazione degli avvocati delle vittime alle prime audizioni
- Il dolo eventuale
- L’omicidio colposo
- La proporzionalità e la necessaria prudenza nell’applicazione delle misure coercitive
- La detenzione preventiva
- Le perquisizioni presso i Moretti e presso il Comune
- Le autopsie per le vittime del Constellation
- Un procuratore straordinario per Crans Montana?
- La lista di avvocati proposta alle parti civili
- Conclusione
1. Una premessa: a ognuno le proprie competenze
Alcuni sosterranno che, di fronte a un dramma di tale portata, certe reazioni sono normali e inevitabili. Forse. Ma ciò che questa vicenda ha messo in luce negli ultimi due mesi – oltre a una scarsa conoscenza, da parte del pubblico, dei fondamenti del diritto penale e della procedura penale – è la quasi totale uniformità del dibattito pubblico. Tale dibattito è spesso modellato dalle dichiarazioni di alcuni giuristi, avvocati e professori universitari che, pur conoscendo senz’altro il diritto penale e la procedura, non necessariamente ne padroneggiano tutte le applicazioni pratiche, soprattutto quando si tratta del lavoro concreto del Ministero pubblico e della polizia giudiziaria sul terreno.
E questo è del tutto normale, verrebbe da dire, poiché non è il loro ruolo – così come non è compito di un procuratore conoscere nei minimi dettagli le modalità operative di un medico legale, per esempio. Ognuno ha la propria formazione e le proprie competenze.
NICOLAS FEUZ, UN PROCURATORE-SCRITTORE
Avvocato di formazione, Nicolas Feuz è stato giudice istruttore dal 1999 al 2010 e in seguito procuratore del Canton Neuchâtel dal 2011 ad oggi. Lo scorso dicembre ha annunciato che lascerà l’incarico nell’agosto 2026, per dedicarsi interamente alla scrittura.
Da una quindicina d’anni scrive infatti romanzi gialli, alcuni dei quali sono stati pubblicati anche in italiano.
Se la legge, la dottrina e la giurisprudenza stabiliscono le regole di base, non bisogna dimenticare che esse non regolano tutto nella pratica, né potranno mai uniformare completamente certe divergenze d’applicazione tra i cantoni, sia a livello delle autorità giudiziarie sia della polizia. La realtà più difficile da accettare è che, anche se la procedura penale è unificata a livello federale, la sua applicazione concreta può comunque variare da un cantone all’altro.
Se il proprio cantone agisce in un certo modo, non è detto che gli altri facciano lo stesso.
Non ricordo più il numero di volte in cui ho dovuto rammentare a un avvocato proveniente da un altro cantone – coinvolto in una procedura penale a Neuchâtel – che mi interessa ben poco sapere se, nel suo luogo di residenza, il Ministero pubblico o la polizia avrebbero agito diversamente. Non si tratta ovviamente di violare la legge federale, ma di applicare con una sensibilità diversa certi atti d’indagine. In diritto, questo si chiama potere d’apprezzamento.
2. Gli esperti di Internet su Crans-Montana
È sempre delicato giudicare a posteriori, mentre si sta comodamente seduti in poltrona, le decisioni che un’autorità ha dovuto prendere in una situazione d’urgenza. E in questa vicenda di Crans-Montana si ha un po’ l’impressione che molte persone siano convinte di sapere, meglio del Ministero pubblico e della polizia vallesana, ciò che si sarebbe dovuto fare o non fare.
Queste critiche mi fanno pensare alla figura dello stratega militare – improvvisato o professionista, poco importa – che non ha mai messo piede al fronte e che, guardando tranquillamente dal proprio divano la prima mezz’ora di Salvate il soldato Ryan, inizierebbe a dire ai soldati sullo schermo che sarebbe stato meglio andare a sinistra piuttosto che a destra su quella spiaggia della Normandia.
Eppure, sono numerosi i procuratori, i giudici dei provvedimenti coercitivi, i giudici penali di prima istanza e i giudici cantonali delle autorità di ricorso e d’appello dei cantoni del Giura, di Berna, di Neuchâtel, di Friburgo e di Vaud – per citare solo coloro con cui ho avuto modo di confrontarmi in queste ultime settimane – che non condividono affatto il processo sommario intentato, senza alcuna moderazione, al Ministero pubblico vallesano (Beatrice Pilloud, ndt) dall’inizio di gennaio.
Ciò che queste critiche rivelano, sul piano strettamente procedurale, è una divergenza talvolta significativa – tra i cantoni della Svizzera francese – nell’applicazione del principio di proporzionalità, vale a dire una certa prudenza, quando si tratta di mettere in atto misure coercitive come la detenzione preventiva, le perquisizioni o le autopsie.
Resta però un dato di fatto:
Negli altri cinque cantoni della Svizzera francese, un numero significativo di procuratori avrebbe preso esattamente le stesse decisioni del Ministero pubblico vallesano su queste tre misure coercitive.
Avremmo dunque sbagliato tutti? Forse. O forse no. Ma questa semplice constatazione basta a dimostrare che, per quanto riguarda in particolare la custodia cautelare, le perquisizioni e le autopsie, al Ministero pubblico vallesano non si può in ogni caso rimproverare un’applicazione isolata e grossolanamente errata del codice di procedura penale. Perché, in realtà, non si tratta di errori procedurali, ma di un margine di discrezionalità.
Naturalmente, conosco il detto secondo cui ci sono tante opinioni quanti sono i giuristi. La mia – e quella degli altri magistrati citati – non fa eccezione. Forse, un giorno, il Tribunale federale ci darà torto. È possibile. Questo è il sistema voluto dal legislatore, e noi lo accettiamo.
Ciò che non accettiamo, invece, è l’idea che – con il pretesto di un caso fuori dal comune – si debbano applicare in modo diverso le norme del diritto penale e della procedura penale.
3. L’accesso al fascicolo
Prima di affrontare le misure coercitive menzionate in precedenza, è opportuno ricordare alcune norme relative alla costituzione del fascicolo d’inchiesta e alla sua consultazione da parte delle parti in causa.
In linea generale, chi non ha accesso al fascicolo dovrebbe astenersi dal giudicare le decisioni adottate; oppure, se decide comunque di farlo, dovrebbe limitarsi a sollevare questioni di principio, senza collegarle al caso concreto che non può conoscere nei suoi dettagli. E chi ha accesso al fascicolo, anche tramite consultazioni regolari, non deve mai dimenticare,soprattutto nelle prime fasi dell’istruttoria, che non disporrà mai, in tempo reale, di tutti i risultati degli atti d’indagine.
Quanto alle decisioni prese dall’autorità, esse devono essere sempre analizzate e valutate nel momento esatto in cui sono state adottate, il che implica non solo avere accesso al fascicolo, ma anche saperlo leggere correttamente, in ordine cronologico. Le autorità di ricorso lo sanno, e anche gli avvocati dovrebbero saperlo.
I meandri del sistema federale
Ogni cantone applica proprie regole e prassi per quanto riguarda la costituzione del fascicolo, poiché il Codice di procedura penale offre solo linee guida generali. Nel Canton Neuchâtel, ad esempio, i mandati conferiti alla polizia giudiziaria e le altre richieste in attesa di risposta non vengono inseriti nel fascicolo prima dell’ottenimento del rapporto di polizia o della suddetta risposta. Ed è chiaro che, in linea di principio, salvo eccezioni decise dal procuratore, nessun elemento in possesso della polizia giudiziaria viene inserito nel fascicolo, né è consultabile dalle parti prima della trasmissione ufficiale alla Procura del rapporto di polizia e dei relativi allegati.
Nel caso di Crans-Montana – come in qualunque altra indagine complessa nelle sue fasi iniziali – sarebbe sbagliato credere che un fascicolo completo stia già circolando tra le parti, o peggio, che possa circolare tra i media, considerate le fughe di notizie ricorrenti delle ultime settimane.
L’istruttoria procede gradualmente
Al contrario, tutto porta a credere che determinati elementi in mano alla polizia vallesana non siano ancora noti alle parti. Il Codice di procedura penale autorizza espressamente questa “ritenzione d’informazioni”, poiché stabilisce che l’accesso al fascicolo è garantito solo dopo la prima audizione della persona indagata sui fatti che la riguardana.
In un’indagine di ampia portata, non è raro che la cosiddetta “prima audizione” si estenda su più sessioni distinte, poiché sarebbe umanamente impossibile interrogare un indagato su tutti gli elementi del fascicolo in un’unica occasione.
In conclusione, fintanto che gli indagati non saranno stati sentiti su tutti gli elementi in possesso della polizia vallesana, tali elementi non saranno versati nel fascicolo e resteranno sconosciuti alle parti. E dunque anche alla stampa e all’opinione pubblica.
4. Come evitare le fughe di notizie
L’obiettivo qui non è discutere del rispetto del segreto d’istruttoria da parte delle parti e dei loro avvocati. Mi sono già espresso su questo punto in un precedente articolo di WatsonCollegamento esterno. Da allora, il Ministero pubblico vallesano sembra aver preso una decisione in materia. Eppure, nonostante ciò, parti del fascicolo continuano a trapelare regolarmente alla stampa. Come reagire?
Esistono due soluzioni.
La prima consisterebbe nel limitare l’accesso al fascicolo (e il diritto di assistere agli interrogatori) alle parti che violano il divieto imposto dal Ministero pubblico. Ma occorrerebbe prima identificare le fonti delle fughe, e si può presumere che queste proteggano con cura il loro anonimato.
La seconda soluzione è invece molto più semplice da attuare, anche se penalizza tutte le parti, non solo quelle che non rispettano le regole.
Come procuratore, se constatassi che un fascicolo trasmesso alle parti inizia a trapelare sistematicamente alla stampa, chiederei esplicitamente alla polizia di differire la redazione di determinati rapporti e di non depositarli immediatamente nel fascicolo.
E le domanderei di conservare tra le proprie mani tutti gli elementi sensibili, fino a nuovo ordine, affinché non vengano divulgati immediatamente ai media. Questa strategia sicuramente irriterebbe le parti, ammesso che ne siano consapevoli, ma contro di essa non potrebbero fare granché dal punto di vista giuridico, se non prendersela a posteriori. Si tratta di un modo abbastanza efficace per salvaguardare il segreto istruttorio, quando le parti non vi acconsentono.
In conclusione, avallando la fuga di notizie ai media, alcune parti potrebbero tirarsi la zappa sui piedi. Prima di criticare pubblicamente le decisioni prese dal Ministero pubblico vallesano, forse sarebbe opportuno dare prova di maggiore moderazione in questa fase e assicurarsi di disporre di un fascicolo completo, in particolare di tutti gli elementi che la polizia vallesana conserva in attesa della stesura dei propri rapporti.
Perché altrimenti, alcune critiche espresse oggi sulla base di un fascicolo inevitabilmente incompleto potrebbero benissimo ritorcersi in futuro contro i loro autori.
>>> In questa intervista l’avvocato Andrea Giovanni Pogliani analizza le differenze tra Svizzera e Italia in materia di risarcimenti:
Altri sviluppi
Tragedia di Crans-Montana, il confronto tra Italia e Svizzera e il nodo dei risarcimenti
5. La mancata partecipazione degli avvocati delle vittime alle prime audizioni
Ammetto che questo punto possa sorprendere, soprattutto sapendo che gli avvocati degli indagati avrebbero invece avuto il diritto di parteciparvi.
In un caso di tale portata, è evidente che l’istruttoria doveva essere considerata aperta fin dalla prima ora, ossia dal momento in cui la procuratrice di picchetto è stata informata della situazione dalla polizia. In una simile circostanza, non è più possibile applicare le regole dell’indagine di polizia, né quelle sul diritto di partecipazione limitato agli avvocati degli indagati.
Tuttavia, a questa impressione vanno apportate due precisazioni.
Da un lato, col senno di poi, bisogna ammettere che le fughe di notizie hanno in qualche modo dato ragione a questa decisione del Ministero pubblico vallesano.
Dall’altro lato, occorre ricordare il carattere eccezionale del caso, che molto probabilmente ha richiesto nel corso delle prime 48 ore un numero elevato di audizioni e di altri atti istruttori.
Le audizioni richiedono moltissimo tempo
A titolo di paragone, in un caso di omicidio o assassinio non è raro che la polizia conduca una cinquantina di audizioni nei primi due giorni dell’indagine, poiché la salvaguardia delle prove ha la priorità sul diritto di partecipazione delle parti, che potranno sempre chiedere che le audizioni vengano ripetute in un secondo tempo.
Per riuscire a mantenere un ritmo simile, la polizia moltiplica le squadre di investigatori, conducendo talvolta una decina o quindicina di audizioni in parallelo, se non di più. In tale situazione, è ovviamente impossibile per un avvocato sdoppiarsi, e perfino molto difficile reperire abbastanza colleghi disponibili per assistere a ciascuna di queste audizioni.
6. Il dolo eventuale
Nei primi giorni dell’istruttoria si è discusso molto della nozione giuridica di “omicidio con dolo eventuale”. Questa ipotesi ha suscitato fin da subito numerose perplessità tra i penalisti.
Secondo il Codice penale, affinché si possa prendere in considerazione il dolo eventuale, occorre che la persona indagata abbia considerato possibile il verificarsi del reato – nella fattispecie la morte di una persona a causa di un incendio – e l’abbia accettato qualora fosse avvenuto. Per dirlo in parole povere: “So che il mio comportamento può causare la morte altrui, non lo desidero, ma se dovesse accadere, me ne accomodo”. O detto altrimenti: “Non me ne importa nulla”.
Il dolo eventuale è quindi una forma di intenzione criminosa o delittuosa, e questa intenzione deve riguardare un risultato prevedibile che si accetta.
La nozione di dolo eventuale è molto complessa, persino per i giuristi, perché implica generalmente di sondare la coscienza dell’indagato. Tuttavia, come ha giustamente ricordato l’avvocato di una parte civile del caso Crans-Montana durante una trasmissione sul canale regionale Léman Bleu, esiste un divario enorme tra il concetto di negligenza grave e quello di dolo eventuale.
Nel caso di Crans-Montana, se si arrivasse a riconoscere il dolo eventuale, non si potrebbe fare a meno di applicarlo all’intera serie di reati ipotizzabili a carico degli indagati. L’omicidio e le lesioni corporee con dolo eventuale comporterebbero infatti la necessità di qualificare allo stesso modo anche l’incendio doloso.
La situazione è molto più complessa
Si potrebbe obiettare che, considerate le coperture assicurative esistenti, l’ipotesi del dolo eventuale non sia da escludere del tutto. Ammettiamolo. Tuttavia, sembra altrettanto accertato che la signora Moretti si trovasse nel seminterrato del Constellation al momento in cui l’incendio è divampato. Di conseguenza, se un tribunale giungesse alla conclusione che la coppia Moretti avesse ritenuto possibile la morte della propria clientela e ne avesse accettato il rischio, dovrebbe allora imputare al signor Moretti anche un tentato omicidio o un tentativo di lesioni gravi per dolo eventuale nei confronti della propria moglie.
E per coerenza logica nei confronti della signora Moretti, pur non trattandosi formalmente di un reato, si dovrebbe parlare di un tentato suicidio per dolo eventuale, ossia del fatto che avrebbe considerato possibile la propria morte e l’avrebbe accettata. Basterebbe questo ragionamento per escludere in maniera convincente la presenza del dolo eventuale in questa vicenda.
In ogni caso, fin dalle prime ore dell’inchiesta appariva del tutto legittimo ritenere che la probabilità di dolo eventuale fosse prossima allo zero.
Del resto, diversi avvocati delle parti civili sembrano oggi riconoscere che ci si trovi di fronte a possibili infrazioni commesse per negligenza e non per dolo eventuale. E questo riconoscimento non deriva soltanto dal fatto che, in presenza di dolo eventuale – dunque di un reato intenzionale – le assicurazioni di responsabilità civile potrebbero, secondo le loro condizioni generali, rifiutare il pagamento delle prestazioni.
7. L’omicidio colposo
La scarsa conoscenza, da parte del pubblico, dei fondamenti del diritto penale svizzero si è manifestata sin da subito sui social network, dove si invocavano, come accade spesso in casi analoghi, pene detentive del tutto sproporzionate.
La legge è chiara
È dunque utile ricordare che le pene previste dal Codice penale e da altre leggi svizzere non dipendono dalle autorità giudiziarie chiamate ad applicarle, bensì dal legislatore, cioè dal Parlamento federale.
Le autorità giudiziarie non possono discostarsene, anche se in altri Paesi – come Francia o Italia – la legge prevede eventualmente pene più severe.
In Svizzera, l’omicidio colposo è punibile con una pena detentiva massima di tre anni.
In caso di pluralità di reati, ciò che in termini giuridici viene definito “concorso”, la pena massima può arrivare fino a quattro anni e mezzo di reclusione.
Ma si tratta solo delle pene massime previste dalla legge e non bisogna dimenticare – cosa che a volte sfugge persino ai giuristi – che il diritto penale svizzero si basa sul principio dello Schuldstrafrecht, il diritto penale della colpevolezza: la punibilità dell’imputato dipende dalla colpa commessa, non dal risultato della sua azione.
Si può così osservare come, nel campo della circolazione stradale o degli infortuni sul lavoro nei cantieri – per citare solo gli esempi più comuni –, gli omicidi colposi vengano puniti a volte con una pena detentiva di tre anni e a volte con una pena pecuniaria di 20 giorni-ammenda sospesi condizionalmente.
Perché, anche se il risultato (la morte di una persona) è ovviamente tragico, il tribunale non determina la pena in funzione dell’esito, ma in base alla colpa della persona imputata.
Senso di ingiustizia
In genere, questo tipo di sentenza suscita reazioni indignate nella popolazione e non è raro leggere, negli articoli di stampa o sui social media, commenti del tipo “una vita umana vale 20 giorni-ammenda!”. Perché, ancora una volta, la filosofia del diritto penale voluta dal legislatore, quella di fissare la pena in funzione della colpa e non del suo risultato, sfugge alla comprensione dei commentatori.
La vicenda di Crans-Montana è tragica nei suoi esiti (41 morti e 115 feriti). Tuttavia, l’istruttoria prosegue a un ritmo che giudico piuttosto sostenuto e al momento è semplicemente impossibile affermare, non solo per la presunzione d’innocenza ma anche per la complessità tecnica delle questioni ancora da chiarire, se determinati comportamenti degli indagati costituiscano una colpa penalmente rilevante. E ancor meno è possibile prevedere quale gravità potrebbe essere attribuita a tale colpa o quale pena sarebbe eventualmente inflitta.
>>> Quali sono le pene in cui rischiano di incorrere le persone imputate?
Altri sviluppi
Perché la sentenza di Crans-Montana deluderà molte persone
Alcuni media hanno esagerato
Ciò che mi ha colpito nella copertura mediatica di questo dramma è stata la scelta delle informazioni, intenzionale o meno, operata da alcuni giornalisti. L’esempio più significativo è l’intervista all’avvocato ginevrino Charles Poncet, penalista di grande esperienza, non coinvolto nella difesa delle parti in causa. I media hanno ampiamente riportato le critiche che Poncet ha mosso – seppur con qualche cautela – nei confronti del Ministero pubblico vallesano. Ma, curiosamente, non hanno reagito alle sue parole conclusive:
“In questo genere di tragedie, l’esperienza mostra che la sentenza penale arriva molto tempo dopo e che molto spesso le persone non vengono condannate, oppure ricevono pene moderate con la condizionale (traduzione: pene inferiori a due anni).
Dei commentatori più o meno competenti hanno richiesto – a torto – pene esemplari e arresti. È eccessivo”.
Avv. Charles Poncet
8. La proporzionalità e la necessaria prudenza nell’applicazione delle misure coercitive
Istruire un caso che riguarda una possibile infrazione colposa implica innanzitutto come detto che si debba indagare sulla colpa presunta della persona imputata, non sul risultato della sua azione.
In altre parole:
Che si tratti di uno, quaranta o duecento morti causati dalla medesima presunta colpa, gli atti d’indagine necessari per accertare le responsabilità sono pressoché gli stessi.
E, in ogni caso, tali atti non possono essere modellati dall’emotività che circonda la vicenda.
I tre principi procedurali
Quando si tratta di misure di coercizione, tre grandi principi devono guidare le decisioni degli inquirenti.
- In primo luogo, il principio della proporzionalità. La misura deve risultare giustificata in rapporto alla gravità del reato, ossia alla presunta gravità della colpa e non del risultato. A tal proposito è opportuno ricordare quanto dichiarato alla SonntagsZeitung dal professor Daniel Jositsch, esperto di diritto penale e consigliere agli Stati zurighese:
l’omicidio colposo è un “delitto di media gravità”, non un crimine.
- Il principio della proporzionalità prevede anche che tra due misure coercitive in grado di raggiungere lo stesso obiettivo, l’autorità penale debba scegliere quella che comporta il minore pregiudizio per l’indagato.
- Infine, il divieto generale di “fishing expedition”, ossia la proibizione di ordinare perquisizioni indiscriminate quando non si ha un’idea sufficientemente chiara di ciò che si sta cercando, limitandosi di fatto a “gettare l’amo per vedere cosa salta fuori”.
Non bisogna disperdere energie investigative
Giunti a questo punto, sento già le voci di alcuni commentatori – più o meno competenti, per riprendere le parole dell’avvocato Poncet – levarsi per gridare che, nel dubbio e vista la gravità della situazione, bisognerebbe fare tutto il possibile, senza alcuna esitazione. La risposta è chiaramente no. In ogni caso non prima che sia stata fatta una una riflessione preventiva sulla pertinenza di ogni singolo atto investigativo.
A cosa serve questo o quest’altro atto? Quali conseguenze può avere sul procedimento? Cosa si sta cercando di ottenere esattamente?
Agire solo “per prudenza”, moltiplicando gli atti senza rispondere a queste domande, significa cadere nel tranello della “fishing expedition”.
Dei procuratori e dei tribunali delle misure coercitive di altri cantoni avrebbero ordinato detenzioni preventive, autopsie e tutte le perquisizioni richieste nell’ambito dell’inchiesta su Crans-Montana? Forse. O forse no. Ma certamente non tutti, e di certo non la maggioranza.
Anche in questo caso entrano in gioco sensibilità diverse – da cantone a cantone e, talvolta, perfino da un magistrato all’altro all’interno dello stesso cantone – nell’applicare il principio di proporzionalità a tutte queste misure coercitive. Pertanto, affermare oggi che il pubblico ministero vallesano abbia agito secondo regole proprie, in modo diverso da quanto sarebbe stato fatto negli altri 25 cantoni, è semplicemente falso.
9. La detenzione preventiva
Nella percezione del pubblico, si tende ancora troppo spesso a confondere la pena, che può essere pronunciata soltanto dal tribunale al momento della sentenza, con la detenzione preventiva, che è invece giuridicamente esclusa se motivata da finalità punitive. Questa confusione non è nuova e, purtroppo, continuerà a riemergere anche in altri casi mediaticamente rilevanti.
Un ricorso sempre delicato
La detenzione preventiva può essere ordinata solo con estrema prudenza, quando esistono effettivamente rischi concreti di collusione, fuga, oppure reiterazione del reato. Durante l’istruttoria e fino alla sentenza, la regola di base impone che l’imputato – che beneficia della presunzione di innocenza – resti in libertà.
Nel caso di Crans-Montana, si è discusso molto dei rischi di fuga e di collusione. Tutti i penalisti qualificati concordano sul fatto che fosse del tutto legittimo attenuare un eventuale rischio di fuga tramite misure sostitutive, come il versamento di una cauzione, il sequestro dei documenti di identità e l’obbligo di presentarsi regolarmente presso un posto di polizia.
Altre persone, invece, hanno attribuito grande importanza al rischio di collusione, dimenticando che un simile rischio potrebbe essere addotto in quasi tutte le procedure penali, mentre nella pratica una larghissima maggioranza di esse viene condotta senza ricorrere alla detenzione preventiva.
Semplicemente perché è perfettamente possibile indagare, ricostruire i fatti e raccogliere le prove senza ricorrere a questa misura, che rappresenta la più grave limitazione delle libertà personali.
Un altro aspetto che spesso si dimentica è che, soprattutto nelle istruttorie che riguardano reati colposi, si impone una cautela ancora maggiore nel ricorso alla detenzione preventiva.
Una misura rara
Nella prassi svizzera, una detenzione preventiva in casi di negligenza è piuttosto rara, per non dire quasi inesistente. Partendo da questo dato, non si può certo rimproverare al Ministero pubblico vallesano di aver lasciato gli indagati in libertà nelle ore e nei giorni immediatamente successivi al dramma.
A questo proposito meritano di essere ricordate le dichiarazioni del professor Daniel Jositsch riportate dalla SonntagsZeitung e condivise da molti procuratori e giudici romandi:
“Per quanto ne so, non c’è alcuna ragione per mantenere Jacques Moretti in detenzione preventiva; sono persino sorpreso che sia stato incarcerato.”
10. Le perquisizioni presso i Moretti e presso il Comune
Non mi soffermerò qui sulle perquisizioni effettuate presso il domicilio degli indagati e sui telefoni cellulari, poiché non conosco i dettagli esatti, se non il fatto che alcuni mandati di perquisizione sono stati firmati dal Ministero pubblico vallesano il 1° gennaio 2026, cioè il giorno stesso dei fatti.
A questo proposito, posso immaginare che il fascicolo delle indagini risponda almeno in parte a questa domanda.
“Almeno in parte”, mi chiederete? Sì, perché rimane sempre l’ipotesi che alcuni elementi siano tuttora nelle mani della polizia giudiziaria e non siano ancora stati trasmessi ufficialmente al Ministero pubblico; di conseguenza, non sarebbero stati inseriti nel fascicolo né messi a disposizione delle parti.
Invece, desta perplessità la determinazione di alcuni a voler perquisire a tutti i costi i locali del Comune di Crans-Montana.
Questo tipo di richiesta mostra quanto il pubblico immagina ancora che le perquisizioni si svolgano come nei film.
Un’amministrazione – comunale, cantonale o anche di un ospedale (ad esempio in caso di decesso avvenuto al suo interno) – non verrà praticamente mai sottoposta a una perquisizione con mobili rovesciati e stanze messe a soqquadro. Nella pratica, gli agenti si presentano alla reception, mostrano il mandato e attendono che il personale consegni loro il fascicolo richiesto.
Questo vale a maggior ragione in un’indagine per reati colposi, dove l’uso della forza sarebbe largamente sproporzionato. Qualsiasi altra rappresentazione della perquisizione in un simile contesto appartiene più alla fantasia cinematografica che alla realtà operativa.
Inoltre, se il Ministero pubblico ordina una perquisizione, spetta alla polizia eseguirla, senza che le parti possano controllare la modalità di esecuzione, poiché la partecipazione delle parti alle misure di coercizione non è ammessa dal Codice di procedura penale.
Un’indagine si costruisce dialogando
Si dimentica spesso che le decisioni investigative si prendono attorno a un tavolo, dove i diversi attori hanno voce in capitolo.
Il procuratore non è un colonnello dell’esercito che impartisce ordini senza ascoltare nessuno.
Un procuratore che adottasse un simile atteggiamento verrebbe rapidamente isolato. La polizia ha il suo punto di vista e va ascoltata, soprattutto quando la logistica è nelle sue mani e quando gli agenti non condividono la necessità di un determinato atto d’indagine. Imporlo con una logica militare sarebbe il modo migliore per ottenere un’esecuzione priva di convinzione.
Per quanto riguarda l’eventuale sequestro del fascicolo comunale relativo alle ispezioni dei servizi antincendio al Constellation, c’era davvero una ragione valida per temere che qualcuno potesse sottrarre dei documenti? È lecito dubitarne, soprattutto perché, in genere, gli elementi essenziali di tali fascicoli circolano in copia tra Comune e Cantone. Qualsiasi tentativo di “far sparire” un documento sarebbe facilmente individuabile.
E se, contro ogni aspettativa, fossero emersi motivi concreti – non puramente astratti e ipotetici – per sospettarlo, cosa si sarebbe dovuto fare? Una perquisizione?
Uno sforzo inutile
È evidente che chi invoca una simile misura non ha mai partecipato a una perquisizione amministrativa. Rovistare negli uffici di un’amministrazione alla ricerca di “documenti smarriti” equivarrebbe a cercare un ago in un pagliaio. Si tratterebbe di un’operazione completamente inutile. Gli agenti farebbero meglio a scrivere subito “nulla” nell’apposita casella del verbale di perquisizione.
Per quanto riguarda il materiale informatico, esistono backup che permettono di ripristinare lo stato di un sistema a una certa data. In questi casi, è sufficiente che il Ministero pubblico chieda al servizio informatico competente il ripristino di una casella email o di un ambiente di lavoro virtuale a una data specifica. Ho già ordinato una misura simile e l’ho ottenuta più volte: non è affatto un problema.
>>> Il comune di Crans-Montana è sotto accusa. Quali sono le sue responsabilità? Il reportage della RTS:
11. Le autopsie per le vittime del Constellation
Nella giurisprudenza, non ho trovato ricorsi presentati da famiglie che si lamentavano dell’assenza di autopsie ordinate dal Ministero pubblico; esistono invece solo casi in cui le famiglie si opponevano ad autopsie già disposte. E in tali decisioni del Tribunale federale non emerge alcun motivo che permetta di dedurre l’esistenza di un obbligo per il Ministero pubblico di ordinare un’autopsia in una determinata situazione.
La dottrina, da parte sua, non offre indicazioni più precise, salvo il commento di un esperto, un ex giudice istruttore, che ricorda come l’autopsia non sia una misura sistematica e che, in linea generale, viene ordinata soltanto se è suscettibile di fornire elementi utili alla procedura penale.
L’autopsia deve avere un’utilità
Lo stesso esperto ricorda inoltre che, in caso di dubbio, il procuratore deve ponderare gli interessi in gioco, tenendo conto ad esempio dei motivi religiosi, del rispetto dovuto alla dignità del defunto, oppure del sentimento di pietà dei suoi familiari.
In ogni caso, un’autopsia medico-legale non viene ordinata dal Ministero pubblico se non è necessaria ai fini della procedura penale. Se serve soltanto a rispondere a domande di natura civile o a colmare i bisogni psicologici dei familiari, questi ultimi possono sempre richiederla di propria iniziativa, commissionando una cosiddetta “autopsia patologica”.
Non esistendo una giurisprudenza che imponga l’autopsia in casi determinati, occorre rifarsi al testo di legge.
Il codice di procedura penale prevede che l’autopsia sia disposta “se necessario”, lasciando così un margine di discrezionalità al Ministero pubblico.
Di norma, il procuratore affronta questa decisione consultandosi con la polizia giudiziaria e la polizia scientifica. In altre parole: la legge non rende mai obbligatoria l’autopsia in casi determinati; e in presenza di morti non naturali la cui dinamica risulta già sufficientemente chiara grazie agli altri elementi raccolti, un’autopsia medico-legale può non essere utile.
Le raccomandazioni internazionali
Un avvocato mi ha ricordato l’esistenza di raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla standardizzazione delle regole in materia di autopsia medico-legale. Secondo queste raccomandazioni, un’autopsia dovrebbe essere eseguita in tutti i casi di morte non naturale, certa o sospetta.
A questo rispondo che si tratta solo di una raccomandazione, priva di forza legale. Portata alle sue conseguenze estreme, imporrebbe di disporre un’autopsia sistematicamente, persino per i casi di suicidio chiaramente accertato o di suicidio assistito: un’assurdità.
Questo interrogativo mi ha portato a chiedermi se, dopo il crollo delle Torri Gemelle l’11 settembre 2001, furono eseguite autopsie su tutte le vittime. La risposta è che furono eseguiti esami postmortem e analisi medico-legali, ma non nel senso delle autopsie classiche su ogni singolo corpo.
La priorità fu l’identificazione delle vittime, mentre la determinazione delle cause specifiche del decesso non fu ritenuta pertinente ai fini dell’indagine.
Come ha spiegato correttamente il procuratore generale di Neuchâtel Pierre Aubert alla RTS, durante il programma Forum, un’autopsia medico-legale viene ordinata da un procuratore solo se è in grado di fornire elementi utili alla procedura penale.
Nel caso di Crans-Montana, ha precisato Aubert, stabilire dal punto di vista medico-legale se una vittima sia morta per le fiamme, per l’intossicazione da fumo o travolta nella calca, non sembra determinante per accertare i fatti né per stabilire le eventuali responsabilità penali o le pene da pronunciare.
Le autopsie variano a seconda delle regioni
Anche in questo caso si torna alle differenze di sensibilità tra i cantoni nell’applicazione del principio di proporzionalità e nell’uso di una certa prudenza in materia di autopsie medico-legali. È piuttosto significativo constatare che:
“I cantoni della Svizzera francese con il tasso più elevato di autopsie, in rapporto alla loro popolazione, sono proprio quelli in cui si trovano le due principali sedi del Centro universitario romando di medicina legale, ossia Losanna e Ginevra”.
Questa osservazione non è l’oggetto principale dell’articolo – anche se sarebbe interessante approfondirne le ragioni – ma può spiegare perché le critiche più insistenti riguardo alla mancata esecuzione di autopsie in questo caso provengano da avvocati di questi due cantoni. Si tratta di professionisti probabilmente più abituati alle prassi dei loro Ministeri pubblici, prassi che non coincidono necessariamente con quelle degli altri cantoni romandi.
In ogni caso, tra i procuratori di diversi cantoni della Svizzera francese saremmo stati in molti a non ordinare autopsie nel caso di Crans-Montana. Richiederle non sarebbe stato un errore; non richiederle non è affatto un errore, né giuridico né procedurale.
12. Un procuratore straordinario per Crans Montana?
Questa questione ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro, ma occorre evitare di confondere due concetti distinti: la delega della procedura penale a un’altra autorità e la nomina di un procuratore straordinario. Uno dei principi cardine della procedura penale stabilisce che le indagini devono essere condotte nelle forme e da parte delle autorità previste dalla legge.
Senza una base legale, qualsiasi soluzione “eccezionale” adottata per far fronte a una situazione straordinaria rientrerebbe nella giustizia d’eccezione, che è formalmente proibita.
Per quanto riguarda un eventuale trasferimento del caso al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), le basi legali sono chiare:
La vicenda di Crans-Montana non rientra nell’elenco delle competenze delle autorità penali federali.
Il MPC, infatti, ha già dichiarato pubblicamente, e giustamente, di non avere competenza per assumere questa procedura.
A livello cantonale, la competenza territoriale del Vallese per trattare il caso è evidente e non vi è motivo di rimetterla in discussione.
Resta quindi una sola possibilità: la nomina di un procuratore straordinario, prevista dalla legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria.
In questo quadro, qualunque magistrato svizzero – anche il Procuratore generale della Confederazione – potrebbe essere designato come procuratore straordinario dalle autorità vallesane competenti.
Ciò che occorre però sottolineare è che questo magistrato non interverrebbe in virtù della propria funzione originaria, ma esclusivamente come “procuratore straordinario del Vallese”.
In pratica, lavorerebbe utilizzando la carta intestata del Ministero pubblico vallesano, firmerebbe gli atti in qualità di procuratore vallesano, opererebbe in Vallese. E soprattutto collaborerebbe con l’intera catena penale vallesana: la polizia giudiziaria, il tribunale delle misure coercitive, il tribunale di prima istanza, il tribunale cantonale.
A meno, naturalmente, di voler immaginare la ricusazione di tutta questa catena. Ma, in tal caso, direi: buona fortuna. Bisognerebbe infatti dimostrare, per ciascun magistrato coinvolto, uno dei motivi legali di ricusazione, e farlo in modo concreto.
Evitare cliché infondati sul Vallese
L’argomento secondo cui “in Vallese tutti si conoscono” non basterebbe. È un’affermazione non solo infondata, ma anche pericolosa come precedente, poiché potrebbe essere estesa a qualunque cantone o regione del mondo.
Basta osservare i risultati dei controlli condotti negli ultimi mesi negli esercizi pubblici di tutta la Svizzera francese per rendersi conto che questo dramma avrebbe potuto verificarsi ovunque, con esiti simili e con analoghe lacune in materia di sicurezza antincendio.
Designare un procuratore straordinario per il solo motivo di una presunta “vicinanza” tra giustizia e amministrazione vallesane equivarrebbe, in pratica, a sostenere che ogni cantone dovrebbe ricorrere a procuratori esterni ogni volta che una sua autorità amministrativa è coinvolta in un’inchiesta penale.
Trattare il Vallese come un’eccezione sulla base di una reputazione tanto solida quanto una voce di corridoio non sarebbe semplicemente ammissibile.
Una parte della stampa lo ha già ricordato: la nomina di un procuratore straordinario non è affatto una panacea. Molte esperienze del passato hanno dimostrato che queste procedure tendono a impantanarsi, spesso per anni.
E ciò avverrebbe probabilmente anche in questo caso, soprattutto se il magistrato nominato avesse la pessima idea di voler imporre le proprie modalità operative senza cercare un compromesso con gli altri attori della catena penale vallesana: dagli altri procuratori che potrebbero aiutarlo alla polizia, passando per la cancelleria del Ministero pubblico. Il modo migliore per garantire l’inefficienza sarebbe, senza dubbio, mettersi contro tutti.
13. La lista di avvocati proposta alle parti civili
Il Ministero pubblico vallesano ha riconosciuto che questa iniziativa è stata una scelta infeliceCollegamento esterno. Tuttavia, è importante precisare che essa nasceva da un’intenzione iniziale assolutamente ragionevole: evitare che la procedura si impantanasse a causa dell’eccessivo numero di avvocati coinvolti.
È un dato di fatto: più numerosi sono gli avvocati in un procedimento, più lunghe diventano le audizioni, poiché ognuno di loro deve porre le proprie domande, anche quando — come in questo caso — le questioni da affrontare sono sostanzialmente le stesse per tutte le parti civili.
Con circa un centinaio di avvocati presenti nel dossier, si può facilmente immaginare che ogni audizione dovrà essere suddivisa in più sessioni.
Lo stesso varrà per le perizie, che dovranno essere condotte permettendo a ogni avvocato di porre domande all’esperto e di formularne di nuove quando il rapporto peritale sarà consegnato.
A tutto questo si aggiungono le richieste formali, le istanze di proroga dei termini, la corrispondenza e altri atti procedurali che crescono proporzionalmente al numero di avvocati.
Bisognerà coordinarsi
Le uniche strade per evitare che il procedimento si areni sono due:
- far sì che un gruppo di parti ricorrenti sia rappresentato da un unico avvocato (o da un team di alcuni avvocati, ciascuno specializzato nel proprio settore)
- oppure fare in modo che gli 80 avvocati attualmente incaricati dalle parti ricorrenti trovino un punto d’incontro per ripartirsi il lavoro in modo razionale ed evitare la moltiplicazione degli atti.
Senza un coordinamento efficace, è molto probabile che la procedura si trovi completamente rallentata, passando da una durata stimabile in 3–5 anni a una durata di 6–10 anni. È auspicabile che le parti civili comprendano la posta in gioco e coordinino rapidamente le loro iniziative, affinché l’istruttoria non duri il doppio del necessario.
14. Conclusione
Non sarebbe forse giunto il momento di lasciare finalmente che il Ministero pubblico e la polizia vallesani svolgano il loro lavoro in modo sereno, senza che la pressione mediatica e dell’opinione pubblica si sommino a quella – già rilevante – esercitata dalle parti coinvolte nella procedura?
Considerata l’eccezionalità di questo caso, il lavoro d’inchiesta non sarebbe stato molto diverso in un altro cantone e probabilmente non lo sarebbe nemmeno in futuro sotto la guida di un eventuale procuratore straordinario.
In ogni caso, il Ministero pubblico vallesano è pienamente consapevole che il suo operato sarà scrutinato da avvocati e, se necessario, dalle autorità di ricorso, fino al Tribunale federale, qualora occorra.
Concludo questa lunga analisi citando nuovamente l’avvocato Charles Poncet, per il quale nutro molta stima, pur non condividendo tutte le sue critiche:
“Ho comunque una certa esperienza che mi permette di dire che so di cosa parlo”.
A ciò rispondo – per coloro che non mi conoscono – che la mia esperienza si riassume in 27 anni di istruzione penale, di cui 12 come giudice istruttore e 15 come procuratore.
Parallelamente, da oltre vent’anni insegno la procedura penale agli avvocati praticanti dei cantoni di Neuchâtel e del Giura, nonché al CIFPol, una delle due scuole di polizia della Svizzera romanda.
E qualche anno fa mi è stata affidata la redazione del capitolo dedicato alle misure coercitive – in particolare la detenzione preventiva, le perquisizioni e le autopsie – per il corso federale dell’Istituto svizzero di polizia.
Traduzione dal francese con il supporto dell’IA/mar
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.