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Tragedia di Crans-Montana, il confronto tra Italia e Svizzera e il nodo dei risarcimenti

Tre donne si abbracciano
Giustizia prima di tutto, ma anche risarcimenti adeguati: è quanto chiede buona parte dell’opinione pubblica dopo la tragedia di Crans-Montana. Nell’immagine la madre di una vittima durante una marcia di commemorazione a Lutry, nel canton Vaud. AFP

Il Consiglio degli Stati ha approvato mercoledì la Legge sul sostegno alle vittime dell'incendio di Crans-Montana, che permette di versare un contributo di solidarietà di 50'000 franchi pro-capite. La questione dei risarcimenti previsti dalla Svizzera ha già suscitato numerose polemiche in Italia, che ha un ordinamento giuridico molto diverso in materia. L’analisi dell’avvocato Andrea Giovanni Pogliani.

Il capitolo della giustizia e dei risarcimenti per il dramma di Crans-Montana sta dividendo profondamente Svizzera e Italia.

Delle avvisaglie si sono già avute durante alcuni talk-show italiani, durante i quali la Svizzera è stata fondamentalmente accusata di venalità, per via dei risarcimenti considerati troppo bassi destinati alle vittime del rogo di Crans-Montana. A nulla sono valsi i tentativi di chi, come il membro del municipio di Lugano Filippo Lombardi, cercava di spiegare che si trattava semplicemente di un primo aiuto d’emergenza destinato alle famiglie e non della somma che le vittime e/o i loro cari effettivamente riceveranno.

Vi è però un dato di fatto: l’ordinamento italiano e quello svizzero in materia di risarcimento del danno, in particolare quello morale, sono profondamente differenti.

In Svizzera, la riparazione morale prevista dalla Legge federale sull’assistenza alle vittime dei reati (LAV) si sviluppa sotto forma di un sostegno dello Stato, con importi nettamente inferiori rispetto ai parametri italiani.

Vi è però un ma: in casi straordinari, le autorità possono affiancare misure speciali agli strumenti ordinari previsti dalla normativa elvetica. In passato, ciò è avvenuto ad esempio dopo il massacro di Luxor nel 1997 o lo tsunami nel sud-est asiatico nel 2004.

Per il dramma di Crans-Montana, il Governo svizzero ha annunciato una settimana fa la volontà di versare un contributo di solidarietà di 50’000 franchi alle vittime e alle famiglie colpite dalla tragedia. Un passo avallato mercoledì dal Consiglio degli Stati, che ha approvato la Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana.

A porre una riflessione più approfondita sulle differenze tra Svizzera e Italia è l’avvocato Andrea Giovanni Pogliani, già presidente della Gazzetta Svizzera (2017-2025) e figura di riferimento nel dialogo giuridico tra i due Paesi. Legale di fiducia del Consolato Generale di Svizzera a Milano, Pogliani rappresenta una voce autorevole nel dialogo sulle differenze culturali e normative tra Italia e Svizzera.

tvsvizzera.it: Avvocato, quali sono le principali differenze tra il sistema italiano e quello svizzero nella quantificazione del danno?

Andrea Giovanni Pogliani: In Italia il danno non patrimoniale viene liquidato con importi elevati e relativamente uniformi grazie alle tabelle dei tribunali di Milano e di Roma, valorizzate dalla Cassazione. In Svizzera, la LAV (Legge federale sull’aiuto alle vittime di reati) prevede sì indennizzo e riparazione morale, ma entro massimali contenuti e in un quadro in cui il ruolo centrale è l’aiuto alle vittime in senso pratico e psico-sociale (consulenza, sostegno, finanziamento di terapie, protezione, contributi alle spese), con l’indennizzo economico concepito come prestazione di solidarietà pubblica, non come grande risarcimento civilistico sostitutivo.

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Andrea Giovanni Pogliani Per gentile concessione

Perché possiamo parlare di una vera e propria “diversità culturale” prima ancora che giuridica?

L’Italia ha sviluppato una “cultura risarcitoria” che valorizza economicamente la lesione personale e relazionale, supplendo a qualche lacuna del welfare pubblico.
La Svizzera privilegia un “approccio sistemico sobrio”: Il sistema punta su assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazioni infortuni-invalidità, perdita di reddito), prestazioni LAV (aiuto pratico e psico-sociale), e welfare cantonale strutturato, rendendo il risarcimento civile complementare, non centrale.

La LAV prevede importi massimi contenuti: qual è la ratio?

La logica è quella di un intervento sussidiario e standardizzato dello Stato, che integra – ma non sostituisce – la responsabilità dell’autore del reato e delle assicurazioni sociali e private. I tetti servono a garantire uguaglianza di trattamento, sostenibilità finanziaria e prevedibilità, mantenendo il sistema focalizzato sull’aiuto complessivo alla vittima più che sul solo quantum monetario.

Possiamo dire che in Svizzera la riparazione abbia funzione più simbolica che risarcitoria?

La riparazione per torto morale prevista dalla LAV è espressamente pensata come compensazione per la sofferenza, riconosciuta solo al superamento di una certa soglia di gravità, e con importi necessariamente limitati. In questo senso ha una forte valenza solidaristica, che si affianca alla tutela penale e all’assistenza materiale.

Cosa prevede la LAV ?

VOCECOSA COPREIMPORTI / LIMITICONDIZIONI PRINCIPALI
Consulenza e aiuto immediatoAssistenza medica, psicologica, sociale, materiale e legale; eventuale alloggio di emergenzaGratuitoSempre garantito, indipendentemente dal reddito
Aiuto a lungo termineTerapie e sostegni specialisticiCopertura integrale fino a 2x minimo vitale; proporzionale fino a 4x minimo vitaleOltre a 4x minimo vitale non previsto
Indennizzo economicoDanno patrimoniale per lesione o morteMax. 130.000 CHF (minimo 500 CHF)Ridotto in base al reddito; dedotte somme già ricevute; possibile acconto; nessun interesse
Riparazione moraleSofferenza per lesione grave o decessoMax 76.000 CHF (vittima) Max. 38.000 CHF (per congiunto)Non dipende dal reddito; dedotte somme già ricevute
Spese ProceduraliProcedimenti LAVNessuna tassaGratuito patrocinio senza rimborso

Perché l’Italia riconosce importi più consistenti per il danno non patrimoniale?

La Corte di Cassazione ha progressivamente ampliato la tutela del danno non patrimoniale, collegandola ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e sollecitando risarcimenti adeguati alla gravità dell’offesa. Le tabelle di Milano e Roma, nate dalla prassi giudiziaria, hanno poi tradotto questo orientamento in parametri economici di fatto molto generosi rispetto ad altri ordinamenti europei.

Quanto incidono le tabelle di liquidazione nel garantire uniformità e prevedibilità?

Le tabelle milanesi sono state riconosciute dalla Cassazione come parametro privilegiato per assicurare uniformità di giudizio e parità di trattamento in casi simili. Più di recente la stessa Cassazione ha valorizzato i criteri “a punto” delle tabelle romane per alcuni tipi di danno, proprio nell’ottica di una maggiore prevedibilità e gestione del rischio legale.

Il fondo speciale annunciato dal Governo svizzero può essere un punto di equilibrio?

Il contributo federale straordinario per ogni vittima deceduta o gravemente ferita, annunciato dopo la tragedia di Crans‑Montana, mira esattamente a colmare il divario tra i limiti del sistema ordinario e l’istanza di giustizia percepita dall’opinione pubblica. È una forma di solidarietà rafforzata che si aggiunge alla LAV e alle altre pretese civilistiche, senza stravolgere immediatamente l’assetto normativo.

>>> Anche la sentenza su Crans-Montana rischia di non piacere a molte persone: l’analisi di Sibilla Bondolfi:

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Perché la sentenza di Crans-Montana deluderà molte persone

Questo contenuto è stato pubblicato al Le aspettative di una sentenza severa dopo la catastrofe dell’incendio di Crans-Montana sono elevate. Ma molte persone resteranno deluse. Il caso ricorda quanto acceduto nel 2000 con l’incendio nella località sciistica austriaca di Kaprun.

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Questo intervento inciderà strutturalmente sul diritto elvetico o resterà emergenziale?

Formalmente si presenta come misura eccezionale, legata a un evento di portata straordinaria. Tuttavia, il fatto che il Consiglio federale abbia riconosciuto l’insufficienza degli strumenti esistenti e annunciato una tavola rotonda con vittime, assicuratori e autorità può aprire la strada, nel medio periodo, a un ripensamento dei meccanismi di indennizzo.

È realistico pensare a un accordo stragiudiziale per evitare tempi lunghi e incertezze processuali?

È non solo realistico, ma già nelle intenzioni delle autorità federali, che hanno esplicitamente evocato l’obiettivo di favorire intese transattive tra vittime, assicuratori e enti pubblici, mettendo fino a 20 milioni di franchi a disposizione per tali accordi. In situazioni di mass tort come questa, soluzioni stragiudiziali ben strutturate riducono la durata dei procedimenti, l’incertezza degli esiti e l’ulteriore stress per i famigliari.

Quale impatto potrebbe avere, sul piano risarcitorio e assicurativo, l’eventuale accertamento di una grave negligenza?

L’accertamento di una colpa grave tende, in tutti gli ordinamenti, a spingere verso il massimo delle forchette tabellari o comunque verso una personalizzazione in aumento del danno, specie in caso di perdita di congiunti. Sul piano assicurativo può incidere sulla ripartizione finale dei costi (regresso, franchigie, eventuale esclusione di coperture) e rafforzare il potere negoziale delle vittime nei tavoli transattivi.

Questa vicenda può aprire un dibattito più ampio sull’armonizzazione dei criteri risarcitori in Europa?

È verosimile che il caso riaccenda il confronto dottrinale e politico, ma oggi esistono forti differenze persino all’interno dei singoli Stati, come dimostra il dibattito italiano tra tabelle di Milano e di Roma. Più che una piena armonizzazione, ritengo realistico puntare su standard minimi comuni e su linee guida europee, lasciando ai singoli ordinamenti un margine di adattamento alle proprie sensibilità culturali.

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