Sorteggio contro elezione politica: la sfida della giustizia tra Italia e Svizzera
Da una parte il tentativo italiano di spezzare il potere delle correnti nel CSM affidandosi alla sorte. Dall'altra il pragmatismo svizzero, che rivendica il controllo parlamentare sui giudici accettandone l'esplicita politicizzazione. Un viaggio attraverso due sistemi giudiziari agli antipodi, uniti dallo stesso nodo irrisolto: la ricerca di una giustizia indipendente ma democraticamente legittimata.
L’Italia si prepara al referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026. La riformaCollegamento esterno prevede, se approvata, una profonda revisione dell’ordinamento giudiziario. I punti salienti includono la separazione delle carriere tra giudici (giudicanti) e pubblici ministeri (requirenti), l’istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura (CSM) per ciascuna carriera e, soprattutto, l’introduzione del sorteggio per la selezione dei loro componenti togati.
La proposta mira a sostituire l’attuale sistema elettivo interno alla magistratura, considerato da alcuni la causa del cosiddetto “correntismoCollegamento esterno”, con un meccanismo che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe garantire maggiore imparzialità.
La Svizzera e il “no” al sorteggio
Nel novembre 2021, i cittadini svizzeri si sono espressi sull’Iniziativa sulla giustizia, che proponeva di designare i giudici federali tramite sorteggio: una commissione peritale indipendente avrebbe stilato una lista di candidati idonei, tra i quali sarebbe avvenuta l’estrazione. L’obiettivo era spezzare il legame strutturale tra magistratura e partiti politici.
L’iniziativa è stata respinta con il 68,1% dei voti. I sostenitori del “no” hanno argomentato su tre fronti: che l’elezione parlamentare, pur imperfetta, garantisce trasparenza e responsabilità democratica; che il Parlamento, a differenza del sorteggio, può perseguire deliberatamente gli equilibri linguistici, regionali e di genere essenziali in un Paese con quattro comunità nazionali; e che, nella prassi, nessun giudice federale ha mai perso la rielezione a causa di una sentenza sgradita al proprio partito.
Nel 2020 l’Unione democratica di centro (UDC) ha raccomandato di non rieleggere in Tribunale federale il giudice Yves Donzallaz, che era stato in precedenza nominato proprio dall’UDC. Il partito di maggioranza relativa non aveva digerito in particolare il consenso – risultato determinante – dato nell’agosto 2019 dal magistrato alla consegna di dati bancari di 40’000 clienti della banca UBS alle autorità fiscali francesi, decisa dall’alta corte federale.
Il Parlamento lo ha comunque riconfermato con ampia maggioranza, ma l’episodio ha alimentato il dibattito sull’indipendenza della magistratura e ha dato forza alle critiche secondo cui il sistema svizzero, basato su affiliazione politica obbligatoria, contributi ai partiti e rielezioni periodiche, rischia di minare l’indipendenza percepita dei giudici e la separazione dei poteri in senso sostanziale.
Nonostante la netta bocciatura, il dibattito non si è chiuso: la questione dell’indipendenza della magistratura dalla politica resta un tema centrale nell’agenda politica svizzera.
Il modello svizzero, un sistema parlamentare senza CSM
L’analisi del sistema elvetico fa emergere una differenza fondamentale rispetto all’ordinamento italiano: in Svizzera non esiste un organismo paragonabile al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Manca, cioè, un organo di autogoverno indipendente incaricato di gestire le carriere, le nomine, i trasferimenti e la disciplina dei giudici. Questo ruolo è svolto direttamente dal Parlamento federale, che mantiene un’influenza politica diretta sul potere giudiziario.
Per comprendere questa scelta occorre tenere presente il principio fondante del sistema politico svizzero: la concordanza. In Svizzera il Governo federale (Consiglio federale) non nasce da una maggioranza che esclude l’opposizione, ma è composto dalle principali forze politiche in proporzione alla loro forza elettorale; un modello che punta alla ricerca del consenso e alla rappresentanza equilibrata. Questa logica si riflette anche nella composizione della magistratura: se ogni grande partito è rappresentato nel Governo, allora — secondo questa visione — è “naturale” che sia rappresentato anche nei tribunali.
L’elezione dei giudici federali e il ruolo centrale del Parlamento
Il percorso di un aspirante giudice federaleCollegamento esterno prende avvio da un concorso pubblico: quando un seggio si rende vacante, la Commissione giudiziaria del Parlamento pubblica il posto e apre formalmente la raccolta delle candidature. Sebbene in teoria chiunque abbia i requisiti di cittadinanza e studi giuridici possa candidarsi (formalmente non è richiesta una laurea in legge, ma nella prassi è un requisito di fatto), il concorso è solo la cornice formale di un processo dominato da logiche politiche.
Il passo decisivo è infatti la ricerca dell’appoggio di un partito. Poiché i seggi sono ripartiti in base alla forza proporzionale dei partiti in Parlamento, un posto vacante è quasi sempre “riservato” a una specifica area politica. Il candidato deve quindi sostenere audizioni informali presso i vari gruppi parlamentari per ottenere il loro sostegno. Una volta ottenuto il via libera politico, il dossier passa alla Commissione giudiziaria, che conduce le audizioni ufficiali e sottopone una proposta all’Assemblea federale plenaria (le due Camere riunite), cui spetta il voto finale a scrutinio segreto.
La selezione è un delicato esercizio di equilibrio. Il criterio più determinante è l’appartenenza politica (risale al 1942 l’ultima nomina di un giudice federale senza affiliazione partitica). A questo si aggiungono la garanzia di un’equa rappresentanza linguistica e regionale: in un Paese con quattro lingue nazionali, la composizione dei tribunali deve rispecchiare le varie comunità nonché le diverse provenienze geografiche dei candidati. Vi è poi una crescente attenzione all’equilibrio di genere.
L’elezione del Ministero pubblico della Confederazione
Anche il Procuratore generale della Confederazione e i suoi sostituti sono eletti dall’Assemblea federale plenaria, ma con un mandato di quattro anni. La procedura è la stessa utilizzata per i giudici federali: la Commissione giudiziaria esamina i dossier, conduce le audizioni e propone i candidati al voto a scrutinio segreto dell’aula. Anche in questo caso, sebbene la competenza tecnica sia un requisito, il sostegno politico gioca un ruolo determinante nella selezione.
La “tassa di mandato”
La conseguenza più discussa di questo sistema è la cosiddetta “tassa di mandato”, un contributo finanziario che i magistrati versano ogni anno al proprio partito politico. Si tratta di una tradizione non sancita da alcuna legge, ma profondamente radicata nella cultura istituzionale. La tassa può assumere la forma di un importo fisso o di una percentuale dello stipendio – nel caso del Partito Socialista, fino al 2% del reddito – e complessivamente frutta ai partiti diversi milioni di franchi: nel 2023, secondo un’inchiestaCollegamento esterno della RTS, giudici federali e cantonali hanno versato quasi 3 milioni di franchi.
Nonostante sia considerata da molti magistrati una pratica dannosa per l’immagine della giustizia e potenzialmente incompatibile con il principio di indipendenza, la tassa di mandato sopravvive per ragioni strutturali: da un lato rappresenta una fonte significativa di finanziamento per i partiti, dall’altro rimane intrecciata a un sistema di nomina che continua a passare attraverso le forze politiche, rendendola un elemento difficilmente eliminabile senza una riforma più ampia del modello di selezione dei giudici.
l controllo sui giudici e sulla Procura federale
Il sistema svizzero prevede due meccanismi di controllo distinti per la magistratura giudicante (i giudici federali) e quella requirente (il Ministero pubblico della Confederazione), entrambi riconducibili, in ultima istanza, all’alta vigilanza del Parlamento.
Per i giudici federali, il principale strumento di controllo è la procedura di rielezione ogni sei anni. Sebbene una mancata rielezione sia un evento raro, essa rappresenta una forma di responsabilità politica. La vigilanza amministrativa è inoltre esercitata dalla Commissione giudiziaria, che può proporre la destituzione di un giudice per gravi motivi.
Per il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) il controllo è affidato a un organo specializzato: l’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPCCollegamento esterno). Istituita nel 2011 e composta da sette membri eletti dal Parlamento (un giudice federale, un giudice del Tribunale penale federale, due avvocati e tre specialisti), essa sorveglia l’attività della Procura, senza però interferire nei singoli procedimenti, e risponde del suo operato alle Camere federali.
Due modelli a confronto
Il confronto tra Italia e Svizzera evidenzia come la ricerca del giusto equilibrio tra legittimità democratica e indipendenza della magistratura sia una sfida comune, affrontata però con logiche opposte. L’Italia tenta di recidere i legami tra politica e nomine giudiziarie affidandosi alla sorte; la Svizzera li riconosce apertamente, al punto da farne un criterio di selezione esplicito, con tanto di costo in busta paga. Due percorsi diversi per lo stesso, delicato, problema al cuore dello Stato di diritto.
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