Scontro tra Svizzera e Italia sugli assegni familiari ai frontalieri
I lavoratori frontalieri italiani ricevono assegni familiari in entrambi i Paesi. Ma stabilire chi debba pagare cosa è diventato sempre più difficile: da quando, nel 2022, Roma ha introdotto l’Assegno unico e universale, i dati necessari al calcolo non arrivano più in Svizzera. Il Consiglio federale esclude una sospensione dei versamenti, pur riconoscendo che il sistema si è inceppato.
Le difficoltà nello scambio di informazioni tra Svizzera e Italia sugli assegni familiari dei lavoratori frontalieri hanno spinto il consigliere nazionale ticinese Lorenzo Quadri a chiedere la sospensione dei versamenti. Nel suo parere del 6 maggio 2026, il Consiglio federale ha però respinto la propostaCollegamento esterno, chiarendo che una misura unilaterale “costituirebbe una violazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone”. Ma il nodo resta: senza dati affidabili dall’INPS (l’italiano Istituto nazionale della previdenza sociale), il rischio di pagamenti doppi non può essere escluso.
Il rischio di doppi versamenti
Al centro della controversia c’è il funzionamento della piattaforma europea, attiva dall’ottobre 2021, per la condivisione delle informazioni sugli assegni familiari percepiti in patria dai cittadini frontalieri. Il deputato ticinese della Lega Lorenzo Quadri ha lamentato come la sezione Lombardia dell’INPS risulti “negligente” nel caricare correttamente tali dati, a differenza di quanto avviene con altri Paesi. Questa mancanza di informazioni affidabili espone la Svizzera al rischio di effettuare versamenti doppi o eccessivi.
Il problema riguarda il principio della priorità dello Stato di residenza della prole: se la famiglia del lavoratore frontaliere percepisce già un assegno nel Paese d’origine, la Svizzera le deve versare solo la differenza rispetto al proprio assegno. Per effettuare il calcolo, tuttavia, soprattutto l’Istituto delle assicurazioni sociali ticinese deve disporre di informazioni accurate.
Quadri ha pertanto chiesto che l’INPS provveda a caricare correttamente i dati sulla piattaforma e, in caso di perduranti inadempienze, ha invitato il Governo federale a valutare la sospensione dei versamenti degli assegni familiari ai frontalieri fino al ripristino di uno scambio di informazioni affidabile.
La risposta del Consiglio federale: no alla sospensione
Per l’Italia l’Assegno Unico e Universale è una misura di politica familiare a carattere universale, e non una prestazione previdenziale legata al lavoro
L’Esecutivo ha chiarito che una sospensione unilaterale del pagamento delle prestazioni familiari svizzere ai frontalieri italiani non è una misura appropriata, visto che violerebbe l’accordo con l’Unione Europea. Berna spiega, inoltre, che l’origine del problema risiede in una scelta compiuta da Roma nel 2022: qualificare l’Assegno Unico e Universale (AUU) come misura di politica familiare a carattere appunto universale, e non come prestazione previdenziale legata al lavoro. Ciò consente di trasformare il sostegno ai figli in un diritto riconosciuto a tutte le famiglie, indipendentemente dallo status lavorativo, in un’ottica di sostegno alla natalità e di semplificazione del welfare.
Questa impostazione ha portato Roma a non classificare l’AUU come “prestazione coordinabile” ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004Collegamento esterno, con la conseguenza che l’INPS non è tenuto – secondo l’interpretazione italiana – a trasmettere automaticamente alle casse estere i dati degli importi percepiti dalla forza lavoro frontaliera. Per la Svizzera, invece, quella stessa prestazione dovrebbe rientrare nel coordinamento europeo: senza i dati italiani, stabilire la quota a carico svizzero diventa impossibile, o il calcolo può risultare inaffidabile.
Come funzionano gli assegni familiari in Italia e in Svizzera?
In Italia, il principale strumento di sostegno alle famiglie con figli è l’Assegno Unico e Universale (AUU), istituito con il Decreto LegislativoCollegamento esterno 29 dicembre 2021 ed entrato in vigore il primo marzo 2022. La misura è rivolta all’intera popolazione – dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, chi ha raggiunto la pensione e anche chi è disoccupato – e viene erogata dall’INPS tramite accredito bancario mensile. Spetta per ogni figlio a carico, a partire dalla settima settimana di gravidanza fino ai 21 anni di età. L’importo varia in funzione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, lo strumento che in Italia misura la situazione economica complessiva del nucleo familiare): nel 2026 questo importo oscilla tra un massimo di 203,80 euro mensili e un minimo di 58,30 euro per ogni figlio.
In Svizzera, invece, gli assegni familiari funzionano secondo una logica differente: vi hanno diritto i lavoratori dipendenti e indipendenti – e in alcuni casi anche chi non lavora ma ha redditi modesti – e il pagamento avviene tramite il datore di lavoro o le Casse di compensazione. La legge federale stabilisce importi minimi uniformi su tutto il territorio nazionale – dal 2025 almeno 215 franchi al mese per figlio fino ai 16 anni e 268 franchi durante la formazione fino ai 25 anni – ma i Cantoni possono prevedere cifre più elevate, generando differenze anche sensibili tra regione e regione (il Ticino, per esempio, applica i minimi federali). A differenza del modello italiano, gli importi svizzeri sono quindi fissi e non legati al reddito familiare, e vengono attribuiti una volta sola per ciascun figlio, anche quando entrambi i genitori lavorano.
È proprio questa diversità strutturale tra i due sistemi – e in particolare la qualificazione giuridica dell’AUU italiano – a essere all’origine della controversia con Berna.
L’attesa per la decisione europea
Sulla questione è attualmente in corso una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea contro l’Italia, e la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è attesa a breve. Il Governo svizzero presume che la CGUE qualificherà l’Assegno Unico italiano come una classica prestazione previdenziale legata al lavoro, ai sensi del regolamento europeo.
Sulla questione è attualmente in corso una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea contro l’Italia
Se così fosse, le agenzie INPS sarebbero obbligate a trasmettere le informazioni tramite lo scambio elettronico di dati, permettendo alle CAF (Cassa di compensazione) di calcolare le prestazioni svizzere deducendo correttamente quelle italiane.
Nell’attesa della sentenza europea, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha raccomandato alle CAF di richiedere le informazioni necessarie direttamente a lavoratori e lavoratrici. Questa soluzione transitoria ha già permesso, in molti casi, di effettuare il calcolo delle prestazioni cui si abbia diritto in Svizzera. L’Esecutivo ha infine sottolineato che, se le informazioni dovessero continuare a mancare anche dopo il chiarimento della situazione giuridica da parte della CGUE, “sarà opportuno un intervento dell’UFAS presso la direzione regionale Lombardia dell’INPS”.
La soluzione, insomma, non passa da decisioni unilaterali, ma da un chiarimento giuridico a livello europeo. Fino ad allora, il sistema resterà sospeso tra due interpretazioni diverse, con il rischio concreto che la Svizzera continui a pagare – troppo – senza sapere esattamente quale sia la quota a suo carico.
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