I frontalieri disoccupati potrebbero ricevere le indennità dalla Svizzera
Una riforma europea vuole cambiare le regole sulla disoccupazione dei frontalieri: in futuro l’indennità verrebbe pagata dal Paese dell’ultimo impiego e non più da quello di residenza. Per la Svizzera si profila un cambio di paradigma, con costi e nodi politici ancora aperti.
Dopo anni di negoziati, nell’aprile 2026 l’Unione Europea ha raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione del regolamento 883/2004Collegamento esterno. La riforma prevede che, in futuro, la competenza per il pagamento dell’indennità di disoccupazione venga trasferita dal Paese di residenza a quello dell’ultimo impiego. In concreto, una volta entrata in vigore, un frontaliere che perde il lavoro in Ticino dovrebbe ricevere la disoccupazione svizzera anche se vive in Italia.
La riforma non riguarda solo la Confederazione, ma interessa tutti i Paesi europei con un elevato numero di frontalieri, come il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Belgio.
Una norma contestata
La disoccupazione è da tempo uno dei nodi più sensibili nei rapporti tra Svizzera e Unione Europea quando si parla di frontalieri. Il motivo è strutturale: chi lavora in Svizzera versa qui i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione, ma in caso di perdita del lavoro riceve l’indennità dallo Stato di residenza, secondo regole diverse da quelle del sistema assicurativo a cui ha contribuito.
Si tratta di un principio fissato dall’articolo 65Collegamento esterno del regolamento europeo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che la Svizzera applica tramite l’accordo sulla libera circolazione delle persone.
Come funziona oggi la disoccupazione?
Dal punto di vista pratico, il lavoratore italiano che perde l’impiego in Svizzera deve iscriversi ai servizi per l’impiego italiani e presentare domanda all’INPS. I contributi versati in Svizzera all’assicurazione contro la disoccupazione non vengono trasferiti all’INPS, ma valgono come periodi assicurativi totalizzati, che consentono l’accesso alla disoccupazione italiana.
“Oggi i lavoratori frontalieri italiani che si trovano in stato di disoccupazione percepiscono la medesima indennità riconosciuta ai lavoratori residenti in Italia”
Andrea Puglia, sindacalista OCST Frontalieri
Importo e durata della prestazione dipendono però esclusivamente dalla normativa italiana, con i relativi tetti e meccanismi di riduzione previsti dalla NASpICollegamento esterno (Nuova assicurazione sociale per l’impiego).
Questo meccanismo può produrre una disparità evidente tra il livello dei contributi versati in Svizzera e le prestazioni erogate secondo il sistema italiano. Come spiega Andrea Puglia, sindacalista dell’OCST, “i lavoratori frontalieri italiani che si trovano in stato di disoccupazione percepiscono la medesima indennità riconosciuta ai lavoratori residenti in Italia. È un limite significativo, perché il mercato del lavoro italiano è storicamente caratterizzato da un elevato grado di protezione, che si traduce in prestazioni relativamente modeste, con un massimale che si attesta attorno ai 1’500–1’700 euro mensili”. Il frontaliere, invece, opera in Svizzera all’interno di un mercato del lavoro più liberale: “Le retribuzioni sono mediamente più elevate, ma il rischio di perdere il posto è concreto e non mitigato dalle tutele previste in Italia. Proprio per questo le indennità di disoccupazione del sistema svizzero sono sensibilmente più alte”.
In Svizzera l’indennità di disoccupazione spetta, di norma, a chi perde il lavoro e si iscrive subito all’Ufficio regionale di collocamento (URC) e a una cassa di disoccupazione, purché abbia lavorato come dipendente almeno dodici mesi negli ultimi due anni, risieda nel Paese, non abbia ancora raggiunto l’età pensionabile ed è disponibile a cercare attivamente un nuovo impiego.
Le prestazioni decorrono dal momento in cui tutte le condizioni sono adempiute, anche se all’inizio può esserci un breve periodo di attesa non indennizzato. La durata del diritto varia in base ai contributi versati e all’età, ma si situa in genere tra 200 e 400 indennità giornaliere, corrispondenti a circa uno–due anni.
L’importo equivale normalmente al 70% del salario medio assicurato degli ultimi sei o dodici mesi (si applica il calcolo più favorevole), che sale all’80% in presenza di figli a carico, di un reddito basso o di una rendita d’invalidità significativa, con un tetto massimo di salario assicurato di 12’350 franchi mensili.
Un sistema attuale vantaggioso per la Svizzera
Il sistema attuale è considerato nel complesso vantaggioso per la Svizzera. Berna incassa i contributi dei frontalieri e dei datori di lavoro, ma non paga direttamente le indennità. In compenso, la Svizzera rimborsa allo Stato di residenza una parte limitata dei costi sostenuti, generalmente fino a tre-cinque mesi di prestazioni. Nel 2025 questi rimborsiCollegamento esterno hanno comunque raggiunto 283,3 milioni di franchi (di cui 21,1 milioni all’Italia), a dimostrazione del peso crescente del fenomeno.
Proprio questo equilibrio è oggi al centro di una discussione politica di ampio respiro a livello europeo, alla base della proposta di riforma.
“Il principio di fondo della riforma è corretto”
Per Puglia, il principio di fondo della riforma – avviata già nel 2018 – è corretto: “I lavoratori frontalieri versano i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera, ma oggi non hanno diritto alle relative prestazioni. La riforma mira a ristabilire un principio generale di equità vale a dire la parità di diritti tra lavoratori svizzeri e lavoratori frontalieri, trasferendo la competenza per il pagamento dell’indennità dal Paese di residenza a quello dell’ultimo impiego”.
I nodi ancora da sciogliere
Per la Confederazione si tratterebbe comunque di un potenziale cambio di paradigma. Con circa 400’000 frontalieri attivi – soprattutto lungo i confini con Italia, Francia e Germania – l’onere finanziario potrebbe aumentare in modo significativo. “Sul piano dei costi – osserva Puglia – la Svizzera dovrebbe sostenere un onere aggiuntivo nell’ordine di centinaia di milioni di franchi, potenzialmente fino a un miliardo all’anno. E il problema non riguarda solo il pagamento delle indennità: sarebbe necessario potenziare in modo rilevante gli uffici regionali di collocamento e le casse di disoccupazione”.
“È indispensabile negoziare con le istituzioni europee un calendario più realistico, adeguato alla complessità dell’operazione”
Andrea Puglia, sindacalista OCST Frontalieri
Sempre secondo Puglia, si deve tener presente un altro aspetto ancora: “Il testo attuale della riforma non prevede alcuna forma di compartecipazione finanziaria da parte degli altri Stati interessati, mentre oggi la Svizzera rimborsa già fino a cinque mensilità all’Italia. Sarebbe pertanto auspicabile che la riforma mantenesse e formalizzasse questo meccanismo di rimborso parziale”.
Alle preoccupazioni finanziarie si aggiungono quelle di ordine pratico e organizzativo. “Pretendere che questa riorganizzazione possa avvenire in pochi anni appare irrealistico – prosegue il sindacalista –. È indispensabile negoziare con le istituzioni europee un calendario di implementazione più realistico, adeguato alla complessità dell’operazione”.
Vi è poi una questione che tocca direttamente il mercato del lavoro locale. Secondo il sindacalista dell’OCST, sarebbe opportuno garantire agli uffici regionali di collocamento la possibilità di riservare, almeno inizialmente, le offerte di lavoro ai residenti. “I lavoratori residenti – spiega Puglia – sono già oggi sotto la pressione della concorrenza dei frontalieri e, in un contesto di opportunità occupazionali limitate, esiste il rischio che le posizioni disponibili vengano occupate prevalentemente da loro, a scapito di chi vive stabilmente sul territorio”.
Puglia segnala infine un ulteriore rischio da non sottovalutare: quello della frode. “Qualora la disoccupazione venisse pagata secondo le regole svizzere, una persona residente in Italia potrebbe trovarsi a percepire un reddito sensibilmente più elevato rispetto agli standard del mercato del lavoro italiano”, osserva. “Non si può escludere che ciò crei incentivi distorti e tentativi di aggirare le condizioni di accesso alle prestazioni”.
Non prima del 2028
Il dossier resta uno dei più sensibili nei rapporti tra Svizzera e UE: tocca insieme mercato del lavoro, finanze pubbliche e consenso politico, soprattutto nei Cantoni di confine come il Ticino.
“Tutte queste criticità dovranno essere affrontate e risolte attraverso un dialogo costruttivo con le istituzioni dell’Unione Europea, prima che la riforma entri definitivamente in vigore”, conclude Puglia.
Resta in ogni caso un punto fermo: per ora non cambia nulla. L’adozione definitiva della revisione del regolamento UE richiederà ancora tempo, perché il testo dovrà essere ratificato sia dal Parlamento europeo (con voto previsto nella sessione plenaria del 18–21 maggio 2026), sia dal Consiglio dell’Unione Europea (verosimilmente nel mese di giugno).
Anche qualora fosse formalmente adottata da Bruxelles, la revisione non si applicherebbe automaticamente alla Svizzera. In tal caso, l’UE dovrebbe infatti sottoporre il nuovo testo al Comitato misto Svizzera-UE sull’Accordo sulla libera circolazione delle persone, e un eventuale aggiornamento potrebbe avvenire solo con l’esplicito consenso della Confederazione, nell’ambito della sua procedura interna di approvazione, che potrebbe includere passaggi parlamentari e popolari.
Anche nello scenario più rapido, la nuova regola difficilmente entrerebbe in funzione prima del 2028.
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