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Tre poteri, tre livelli

Corrado Mordasini

Si chiama Confederazione, ma quella elvetica è oggi uno Stato federaleCollegamento esterno: i 26 cantoni hanno mantenuto cioè delle istituzioni politiche proprie, ma non una totale sovranità.

Le competenze

Difesa, politica estera, politica agricola, politica monetaria, asilo, dogana, comunicazioni ed energia sono giurisdizione del potere centrale.

Sicurezza, sanità, pubblica istruzione e relazioni con le comunità religiose sono piuttosto competenza dei CantoniCollegamento esterno, che mantengono inoltre una propria legislazione tributaria.

Anche i comuni hanno una certa autonomiaCollegamento esterno fiscale (cfr. Pagare le tasse in Svizzera). Di loro competenza sono i servizi industriali, l’assistenza sociale, le naturalizzazioni1.

Potere legislativo

Il parlamento svizzero (Assemblea federaleCollegamento esterno) è bicamerale. Il Consiglio nazionaleCollegamento esterno, camera bassa, conta 200 deputati. I cantoni vi sono rappresentati in base alla grandezza: dai 35 parlamentari di Zurigo (il più popoloso del Paese) al solo consigliere nazionale di Uri, Glarona e altri quattro cantoni. Il Consiglio degli StatiCollegamento esterno, la camera alta, conta invece 46 “senatori”, ovvero due per cantone fatta eccezione per 6 ex ‘semi-cantoni’ che ne nominano uno.

Ogni cantone ha poi il suo parlamento, detto Gran Consiglio. I più piccoli contano 50-60 deputati, il più grandeCollegamento esterno 180.

I legislativi svizzeri sono di milizia. Chi vi siede, mantiene la propria attività professionale. Degli eletti all’Assemblea federale, per esempio, solo 3 su 10 si dichiarano politici professionisti. Gli altri continuano a svolgere il loro mestiere di artigiano, contadino, medico, banchiere e così via.

Le Camere federaliCollegamento esterno si riuniscono 4 volte l’anno per 3 settimane, più le eventuali sessioni speciali. I parlamenti cantonali seguono ognuno la propria agenda; il Gran Consiglio ticinese, a puro titolo d’esempio, è impegnato in una dozzina di sessioni da 2 a 4 giorni.

A livello comunale, il legislativo è costituito da un organo elettivo (Consiglio comunale) negli agglomerati più grandi, ma in 4 comuni su 5 sono gli stessi aventi diritto a decidere in merito a progetti politici, riuniti in Assemblea comunaleCollegamento esterno.

Potere esecutivo

Il Consiglio federaleCollegamento esterno –governo centrale- è composto di 7 membri, chiamati solo informalmente “ministri”, specie dalla stampa. Ogni consigliere federale è a capo di un Dipartimento; rispetto ai ministeri dei Paesi limitrofi (10-15) vi è un maggior accorpamento di competenze.

I governi cantonali –detti Consiglio di Stato- contano 5 o 7 persone. L’esecutivo comunaleCollegamento esterno si chiama semplicemente Municipio ed è composto da 3 a 9 membri (tra sindaco e municipali).

Consiglieri federali e consiglieri di Stato sono politici di professione. Sindaci e municipali sono pure retribuiti, ma non si tratta quasi mai di impieghi a tempo pieno e nei comuni più piccoli il compenso è esiguo.

Potere giudiziario

Il Tribunale federaleCollegamento esterno è la corte suprema del Paese. Costituisce generalmente l’ultimo grado di giudizio –vi si ricorre contro le sentenze pronunciate dai tribunali cantonali- ma può anche essere chiamato a deliberare per primo, ad esempio nelle controversie tra Cantoni.

Il Tribunale penale federaleCollegamento esterno è invece un tribunale di prima istanza, e si occupa di casi di una certa rilevanza ed estensione territoriale, come il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata.

Il Tribunale amministrativo federaleCollegamento esterno esamina i ricorsi contro le sentenze dell’Amministrazione federale. Il Tribunale federale dei brevettiCollegamento esterno giudica le presunte violazioni o nullità degli stessi.

Per il resto, la giustizia penale, civile e amministrativa è applicata a livello cantonale, in tribunali di prima istanza e d’appello.

Chi elegge chi

Il Consiglio federale (governo) è eletto dall’Assemblea federale (parlamento a camere riunite) ogni 4 anni. La stessa Assemblea elegge i giudici dei Tribunali federali e il Procuratore generaleCollegamento esterno della Confederazione.

Consiglieri nazionali e consiglieri agli Stati sono invece eletti dal popolo dei rispettivi Cantoni.


Per saperne di più: admin.chCollegamento esterno, ch.chCollegamento esterno, parlament.chCollegamento esterno, ministeropubblico.chCollegamento esterno

1Chi vuole diventare svizzero, deve prima di tutto ottenere la cittadinanza di un Comune della Confederazione. Sui documenti d’identità, tale Comune è indicato come ‘luogo d’origine’ o ‘attinenza’. Nei moduli dai compilare, al posto dell’attinenza, gli stranieri indicano il luogo di nascita.​​​​​​​

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