La televisione svizzera per l’Italia

Il dilemma etico dei nomi in cronaca

Una parete piena di quotidiani svizzeri.
L'Associazione ticinese dei giornalisti ha promosso un rapporto su questo tema. © Keystone / Gaetan Bally

Quando è possibile rendere riconoscibile il protagonista di un fatto di cronaca giudiziaria e c'è davvero la necessità di farlo? In Italia la legge lo prevede, in Svizzera (salvo rare eccezioni), lo vieta. I giornalisti ticinesi rivendicano però un allentamento delle regole. Ecco due punti di vista, uno italiano e uno elvetico, sulla materia.

“Sbatti il mostro in prima pagina”, citava il titolo di un celebre film del 1972 di Marco Bellocchio con Gian Maria Volonté, nel quale, un giornale con determinate simpatie politiche strumentalizza un omicidio a sfondo sessuale per “condannare” mediaticamente un militante della forza politica opposta. E ci riesce. Anche se poi, l’assassino si rivela essere un altro. 

Una scena del film del 72 Sbatti il mostro in prima pagina.
Una scena del film del ’72 “Sbatti il mostro in prima pagina”. Copyright Free

Si tratta evidentemente della trama di un film, un ambito in cui la spettacolarizzazione non è cosa nuova né sorprendente. Eppure, il pericolo di questa deriva è onnipresente. A maggior ragione nel mondo globalizzato di oggi, dove l’accessibilità a notizie provenienti da ogni angolo della Terra è a portata di click. Esistono tuttavia dei limiti.

Le regole e la deontologia in Svizzera

I media elvetici, i nomi nel riportare la cronaca giudiziaria, infatti, non li possono proprio citare. Rivelare le generalità e permettere l’identificazione di una vittima è assolutamente vietato; ma anche per quelle dell’indagato o del colpevole di un reato ci vogliono motivi validi in quanto, per la legge svizzera, l’interesse alla protezione della sfera privata prevale sull’interesse del pubblico all’identificazione della persona in questione.

I “validi motivi” di cui si parlava poco fa sono contenuti in queste cinque eccezioni stilate dal Consiglio svizzero della stampaCollegamento esterno, i nomi possono essere fatti se:

  1. in rapporto all’oggetto del servizio, la persona appare in pubblico o acconsente in altro modo alla pubblicazione;
  2. la persona è comunemente nota all’opinione pubblica e il servizio si riferisce a tale sua condizione;
  3. riveste una carica politica oppure una funzione dirigente nello Stato o nella società e il servizio si riferisce a tale sua condizione;
  4. la menzione del nome è necessaria per evitare un equivoco pregiudizievole a terzi;
  5. la menzione del nome o l’identificazione è in altro modo giustificata da un interesse pubblico prevalente”.

Una classificazione che rispetta l’articolo 74 del Codice di Procedura penaleCollegamento esterno ma che, agli occhi dell’Associazione ticinese dei giornalisti (ATG) è allo stesso tempo poco chiara e troppo restrittiva in rapporto ai tempi che corrono. Dopo aver promosso un rapporto intitolato “Citazioni dei nomi in cronaca – Libertà di stampa e doveri dei giornalisti”Collegamento esterno, l’ATG ha riaperto il dibattito sullo spinoso tema di un possibile allentamento delle norme in vigore. Il dossier, curato dell’Istituto di Media e Giornalismo (IMEG) e dall’Osservatorio europeo di giornalismo (EJO) dell’Università della Svizzera italiana (USI), raccoglie le analisi di ricercatori, professionisti e giuristi facendo inoltre un confronto tra la pratica giornalistica svizzera nella cronaca giudiziaria con quella italiana. 

L’importante è il come

I due Paesi prevedono regole molto diverse tra loro. In Svizzera, come detto, la sfera privata ha quasi sempre la priorità sull’interesse pubblico. Mentre in Italia, la diffusione dei dati personali è ritenuta indispensabile alla cronaca giudiziaria. La normativa europea dice che le informazioni essenziali, allo scopo di riportare i fatti, possono essere fornite al giornalista anche senza l’autorizzazione della persona interessata e, siccome il nome è considerato fondamentale, può essere citato fin dall’apertura di un’indagine. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Caterina Malavenda, specializzata in tematiche giornalistiche e diritto dell’informazione in Italia, secondo la quale non è la comunicazione di un nome o un cognome di per sé a creare un danno di immagine a un sospetto che poi si potrebbe rivelare innocente, ma piuttosto come questa comunicazione viene data.

Seppur persuaso che i nomi a volte debbano essere fatti, il nostro secondo interlocutore resta invece contrario ad un allentamento delle leggi elvetiche in vigore. Per Edy Salmina – avvocato, ex responsabile dell’informazione della RSI ed ex vicepresidente del Consiglio svizzero della stampa – le regole attuali sono necessarie per non cedere alla tentazione di rincorrere la concorrenza o i social, anche quando questi agiscono differentemente e palesano determinate informazioni. Il rischio che ne deriverebbe, asserisce Salmina, è quello di lasciare una decisione delicata come quella della divulgazione dei dati personali a chi ha una minore cura dei temi deontologici.



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