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Ue: impone dazi dal 17% al 38% sui veicoli elettrici cinesi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’indagine della Commissione dell’Unione europea sui veicoli elettrici cinesi ha provvisoriamente concluso che essi “beneficiano di sussidi ingiusti” e che “stanno causando una minaccia di danno economico ai produttori Ue”.

Verranno quindi imposti provvisoriamente dei dazi compensativi sulle importazioni.

I dazi ai tre produttori cinesi inclusi nel campione saranno: Byd del 17,4%; Geely: 20%; Saic 38,1%. Altri produttori che hanno collaborato all’indagine saranno soggetti a un dazio del 21%, mentre sarà del 38,1% per quanti non hanno collaborato. Lo annuncia l’esecutivo comunitario in una nota.

I risultati provvisori dell’inchiesta anti-sovvenzioni dell’Ue indicano che “l’intera catena del valore dei veicoli elettrici a batteria beneficia pesantemente di sussidi ingiusti in Cina e che l’afflusso di importazioni cinesi sovvenzionate a prezzi artificialmente bassi rappresenta quindi una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente per l’industria dell’Ue”, segnala l’esecutivo comunitario.

L’indagine della Commissione era stata avviata il 4 ottobre e va conclusa entro un massimo di 13 mesi dall’apertura. I dazi compensativi provvisori possono essere pubblicati dalla Commissione entro 9 mesi dall’apertura, ossia entro il 4 luglio. Le misure definitive dovranno essere imposte entro 4 mesi dall’istituzione dei dazi provvisori.

A seguito di una richiesta motivata uno dei produttori in Cina, Tesla, può ricevere un’aliquota del dazio calcolata individualmente nella fase definitiva. Qualsiasi altra società che produce in Cina non selezionata nel campione finale e che desideri che la sua situazione particolare venga indagata può chiedere un riesame accelerato, in linea con il regolamento anti-sovvenzioni di base, subito dopo l’istituzione delle misure definitive (ossia 13 mesi dopo l’apertura). Il termine per concludere la revisione è di 9 mesi.

Le informazioni sui livelli previsti dei dazi provvisori vengono fornite a tutte le parti interessate (compresi i produttori, gli importatori e gli esportatori dell’Unione e le loro associazioni rappresentative, i produttori esportatori cinesi e le loro associazioni rappresentative, e il paese di origine e/o di esportazione, ovvero la Cina), e agli stati membri dell’Ue prima che tali misure vengano imposte, in linea con le procedure stabilite dal regolamento anti-sovvenzioni di base dell’Ue.

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