TF: giovane kosovaro espulso dopo brutale pestaggio
(Keystone-ATS) Un 22enne kosovaro, cresciuto in Svizzera, sarà espulso per cinque anni dal Paese. Lo ha deciso il Tribunale federale (TF), accogliendo un ricorso del Ministero pubblico zurighese.
Il giovane si era reso protagonista del pestaggio di un cittadino serbo nell’agosto del 2020.
Il fatto si era verificato a una fermata dell’autobus della città di Zurigo. Il kosovaro aveva fatto cadere a terra il serbo, colpendolo con tre calci alla testa e causandogli gravi ferite.
Il “curriculum” del protagonista della vicenda non si ferma però qui. In primis, il pestaggio era avvenuto durante il periodo di sospensione di una condanna inflittagli dalla giustizia minorile. Inoltre, dopo l’avvio del procedimento penale, si è macchiato di altri episodi, minacciando una guardia di sicurezza, eludendo un controllo di polizia e colpendo con due pugni in faccia un’altra persona, sempre in stato di ebbrezza.
Il Tribunale cantonale zurighese lo ha condannato a una pena detentiva di 32 mesi, di cui dieci da scontare, oltre a una di tipo pecuniario. Ma, a differenza della corte di prima istanza, non ha pronunciato anche l’espulsione dalla Svizzera.
Il ricorso della procura presso il TF però è stato accolto, si legge in una sentenza pubblicata oggi, e quindi il kosovaro dovrà lasciare per cinque anni il Paese dopo aver scontato la sua pena. Secondo i giudici losannesi, l’interesse pubblico prevale su quello dell’imputato.
Per il TF infatti, la gravità del reato e la pericolosità del kosovaro sono predominanti, senza dimenticare il rischio di recidiva. I calci alla testa della vittima indifesa che giaceva a terra erano stati sferrati con grande forza e costituiscono una manifestazione di grave brutalità.
Inoltre, la colluttazione era avvenuta durante un periodo di prova e pure in seguito il balcanico ha commesso svariati crimini. Mon Repos giunge per questo alla conclusione che non si possa parlare di comportamento isolato in età giovanile.
Il TF sottolinea pure come il kosovaro non sia economicamente integrato e malgrado la minaccia dell’espulsione non sia riuscito a intrattenere un rapporto di lavoro stabile, sinonimo di mancanza di volontà. L’interessato, venuto a vivere in Svizzera all’età di un anno e mezzo con la madre per raggiungere il padre, aveva occasionalmente lavorato nell’azienda del genitore, ma ritenendo quest’ultimo “troppo severo” il rapporto professionale non è proseguito.