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CN: lo “stalking” dovrebbe essere incluso nel Codice penale

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Lo “stalking” dovrebbe essere inserito nel Codice penale come reato specifico. Il Consiglio nazionale ha adottato oggi un progetto in tal senso con 151 voti favorevoli, 29 contrari e 9 astenuti.

Anche il Consiglio federale sostiene la proposta, ma mette in guardia da aspettative troppo elevate.

Lo “stalking” consiste nel perseguitare, molestare o spiare ripetutamente una persona. L’intensità e la ripetizione di tali atti possono farli diventare minacciosi per chi li subisce, limitare la libertà e condizionare le abitudini di vita delle vittime, incutendo paura.

I casi sono sempre più diffusi grazie ai social network. Circa il 19% degli studenti dichiara di essere vittima di molestie. Queste situazioni possono anche portare al suicidio, ha dichiarato Philippe Nantermod (PLR/VS) a nome della commissione. Per questo motivo è necessario un intervento politico.

“Stiamo dando un chiaro segnale agli autori: ‘il vostro comportamento è inaccettabile e sarà punito’. E un messaggio alle vittime: ‘chiedete aiuto, vi aiuteremo'”, ha aggiunto il liberale-radicale vallesano. Le molestie ossessive dovrebbero essere punite con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Dal canton suo, Manfred Bühler (UDC/BE) ha tentato invano di convincere il plenum di non entrare in materia, sostenendo che lo stalking si può prevenire educando i figli. Bisogna insegnare ai ragazzi a porre dei limiti, anziché affidarsi ai genitori o agli insegnanti, ha dichiarato il democentrista del Giura bernese. Se il molestatore viene fermato sul nascere, non c’è molestia. Si tratta di farsi rispettare senza ricorrere all’aggressione. Ma al voto solo una parte dell’UDC ha sostenuto la non entrata nel merito.

Il plenum ha invece auspicato che in futuro tali comportamenti, qualificati come “atti persecutori”, siano contemplati in maniera distinta nel Codice penale e nel Codice penale militare.

Con questa aggiunta, la Camera del popolo intende rafforzare la protezione penale delle vittime di violenza da affiancare agli strumenti di diritto civile esistenti, attuando così un’iniziativa parlamentare della sua Commissione degli affari giuridici intitolata “Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale”. Le modifiche proposte soddisfano inoltre i requisiti della Convenzione di Istanbul, che la Svizzera ha ratificato.

Consiglio federale d’accordo…

Inizialmente contrario all’inserimento dello stalking nel Codice penale, anche il Consiglio federale ne ha riconosciuto la necessità, ha spiegato Jans. Il ministro della giustizia ha inoltre sottolineato che lo “stalking” è spesso il primo passo prima della violenza fisica. Una condanna potrebbe fermare questa spirale prima della violenza.

Il progetto di legge descrive il reato come stalking (pedinamento, spionaggio, ripetuti incontri inopportuni sul posto di lavoro o a casa), molestie (regali, contatti ripetuti per telefono o e-mail, social network) o minacce (tentativi di intimidazione, aggressione, invasione di abitazioni o di proprietà). Non fa differenza se l’autore del reato agisce nel mondo reale o attraverso la tecnologia informatica.

… ma non troppe aspettative

Tuttavia, il ministro della giustizia ha messo in guardia dal creare aspettative troppo alte. “Il fatto che lo stalking sia punibile non significa che il problema scompaia”.

Rimarrà difficile valutare a partire da quando il libero modo di vivere della vittima viene limitato in modo punibile, soprattutto perché singoli atti – presi separatamente – non costituiscono un comportamento riprovevole. Inoltre il consigliere federale ha ricordato che la mole di lavoro e i costi per le autorità inquirenti potrebbero aumentare.

Secondo il Governo e l’UDC, gli elementi costitutivi dello stalking sono presenti unicamente se la vittima viene importunata in modo “intollerabile”, così da evitare che reati relativamente minori non siano punibili. Il termine “intollerabili” è soggettivo e complica il compito della polizia e delle vittime, ha sostenuto Nantermod. Il vallesano è stato seguito dal plenum con 135 voti favorevoli e 53 contrari.

Perseguimento penale solo su denuncia

Il perseguimento penale avrà luogo solo sulla base di una denuncia. Solamente la vittima può stabilire se la sua sicurezza o libertà è stata violata. In nessun caso si può avviare un procedimento penale contro la volontà della vittima.

Per contro, se il reato avviene all’interno di una coppia, sarà perseguito d’ufficio. Il Consiglio federale e l’UDC si sono opposti invano su questo punto. A loro avviso, il reato dovrebbe essere perseguito a querela di parte anche in una relazione di coppia. Ma tale richiesta è stata respinta dal plenum con 127 voti favorevoli e 61 contrari e 1 astenuto.

Il dossier passa ora agli Stati.

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