CF: statuto S prorogato fino al 2028, con restrizioni
Lo statuto di protezione S per chi proviene dall'Ucraina sarà prorogato fino al 4 marzo 2028, ma sarà concesso solo nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti.
(Keystone-ATS) Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, dopo aver consultato le parti coinvolte.
Una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina continua a non essere in vista, rileva l’esecutivo in una nota, aggiungendo che quella adottata è la soluzione più efficace per continuare a proteggere i rifugiati ucraini e al contempo sgravare il sistema d’asilo. “In questo modo sia le persone in cerca di protezione, sia i Cantoni, i Comuni e i datori di lavoro sono in chiaro sullo scenario che si prospetta per i prossimi diciotto mesi circa”, si legge.
Le limitazioni introdotte riguardano in particolare i cittadini ucraini in età di leva, le persone iscritte nell’elenco dei riservisti e coloro che si sono arruolati volontariamente nelle forze armate. Nonostante la Svizzera non sia giuridicamente vincolata a questa decisione, il Consiglio federale ritiene che sia nell’interesse del Paese allinearsi alla prassi dell’Unione europea. La nuova normativa si applica a tutte le domande presentate dal 20 agosto 2026, mentre non influisce sulla situazione di chi già gode dello statuto di protezione S.
Con la decisione odierna, vengono prorogate anche le misure di sostegno specifiche per i rifugiati ucraini. La Confederazione partecipa agli sforzi profusi dai Cantoni con un contributo di 3’000 franchi per persona all’anno nel settore dell’integrazione, in particolare per la promozione linguistica e l’accesso alla formazione e al mercato del lavoro. Per le persone che, dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera, ottengono un permesso di dimora B collegato allo statuto di protezione S, il sostegno all’integrazione viene fornito nell’ambito dei programmi d’integrazione cantonali (PIC).
Nella sua nota, l’esecutivo precisa infine che da marzo 2027 i primi rifugiati ucraini avranno soggiornato per cinque anni in Svizzera, il che comporta dei cambiamenti in merito al loro statuto di soggiorno. La legge sull’asilo prevede che dopo questo periodo le persone bisognose di protezione abbiano diritto a un permesso di dimora B collegato allo statuto di protezione S. Il permesso B, rilasciato sotto la competenza cantonale senza l’approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), scade automaticamente con la revoca dello statuto S.
Indipendentemente da ciò, a determinate condizioni dettate dalla normativa sui casi di rigore prevista dalla legge sull’asilo, possono presentare una domanda per un permesso di dimora indipendente dallo statuto S. Se le condizioni sono soddisfatte, il Cantone può rilasciare, previa approvazione della SEM, un permesso per casi di rigore alle persone ad esso assegnate.