CEDU: Svizzera condannata, ha violato libertà coscienza di 2 vegani
La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due antispecisti.
(Keystone-ATS) La Confederazione avrebbe dovuto fornire loro un’alimentazione completamente vegana in carcere e in ospedale.
La Svizzera dovrà ora versare loro 16’000 euro (14’800 franchi) a titolo di torto morale, ovvero 12’000 all’uomo in prigione e 4000 a quello ricoverato in ospedale. Dovrà inoltre farsi carico delle spese giudiziarie e degli onorari degli avvocati per un importo di 10’000 euro (9’250 franchi).
Il primo antispecista era stato arrestato per aver partecipato ad azioni di danneggiamento di beni. È poi stato posto in detenzione preventiva per quasi un anno a Champ-Dollon (GE) dal novembre 2018. Dal canto suo, l’altro vegano è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell’Ospedale universitario del canton Vaud per due mesi nell’ambito di un collocamento.
Entrambi avevano richiesto un regime alimentare rigorosamente vegano, senza successo. Hanno allora portato il caso davanti alla CEDU sostenendo una violazione della loro libertà di pensiero e di coscienza (art. 9 della Convenzione dei diritti dell’uomo).
Il veganismo è un diritto umano
I giudici di Strasburgo hanno dato loro ragione in una sentenza pubblicata oggi, riconoscendo che il veganismo, in quanto convinzione etica sincera e coerente, rientra nella tutela della libertà di pensiero e di coscienza.
La Corte sottolinea che, nonostante alcuni adattamenti forniti sia dall’amministrazione penitenziaria sia dall’ospedale, queste istituzioni non sono riuscite a fornire un’alimentazione al 100% vegana. Di conseguenza, i due vegani non hanno ricevuto un’alimentazione conforme alle loro convinzioni etiche (ossia la lotta contro lo sfruttamento degli animali), rilevano i giudici.
Per quanto riguarda l’uomo ricoverato, l’ospedale gli aveva servito per una decina di volte per errore un pasto che non era vegano. Nel caso del militante detenuto a Champ-Dollon, la maggior parte dei piatti proposti era compatibile con un regime alimentare vegano, ad eccezione di due che contenevano polenta e purè. Inoltre, il detenuto beneficiava di razioni supplementari di frutta e verdura.
È per queste ragioni che all’epoca il Tribunale federale aveva respinto i loro ricorsi, concludendo che ciò non corrispondeva a un rifiuto da parte dell’istituzione di fornire un regime vegano.
I giudici di Strasburgo rilevano invece che lo Stato ha un obbligo positivo – ossia un obbligo di agire che incombe allo Stato – di esaminare le richieste di un regime alimentare speciale.
Nessuna via di ricorso
La CEDU ha inoltre constatato la violazione dell’art. 13 (ossia il diritto a un ricorso effettivo). Il Tribunale federale aveva ritenuto, respingendo i ricorsi, che il caso non comportasse alcun tipo di decisione impugnabile, poiché il carcere e l’ospedale avevano rifiutato le richieste dei militanti con una semplice lettera.
I giudici di Strasburgo ritengono al contrario che questo approccio eccessivamente formalistico abbia privato i due vegani di un esame nel merito delle loro contestazioni e che, di conseguenza, non vi fosse alcuna via di ricorso.