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Violenza sessuale, “no significa no”

Donne con cartelli davanti a Palazzo federale
Attiviste durante un'azione contro la violenza sessuale sulle donne in Svizzera davanti al Palazzo federale a Berna, 21 maggio 2019. © Keystone / Anthony Anex

Raggiunto un compromesso in Parlamento per una nuova definizione di violenza carnale: la formulazione "no significa no" integrerà lo stato di shock.

Dopo diversi tira e molla, le due camere del Parlamento hanno raggiunto un accordo sulla definizione di stupro. Giovedì, il Consiglio nazionale ha approvato con 105 voti a favore e 74 contrari, la formulazione proposta dal Consiglio degli Stati, integrando però lo stato di shock.

L’attuale definizione di stupro è obsoleta – alcuni l’hanno definita “medievale” – e la revisione non era contestata.

+ Senza prove di violenza, minacce o pressioni psicologiche, il diritto svizzero finora non considerava il rapporto sessuale come uno stupro. Approfondimento.

Le due Camere erano però divise sulla portata dell’emendamento. La Camera alta volava basare la definizione sulla nozione di rifiuto, la soluzione “no significa no”, mentre la Camera bassa preferiva quella del consenso, ovvero “solo un sì è un sì”.

Regola del “no”: Se la vittima dice esplicitamente di no o esprime il suo rifiuto e il rapporto sessuale continua ad avere luogo, si tratta di stupro. Questa regola è in vigore, ad esempio, in Germania e in Austria.

Regola del “sì”: Se il partner non ha acconsentito esplicitamente o implicitamente – cioè senza parole, ma attraverso il suo comportamento o le sue circostanze – a un rapporto sessuale, si tratta di stupro. Questa è la regola vigente in Islanda e Svezia.

Alla fine, è stata una terza formulazione, basata sul rifiuto ma che menziona esplicitamente lo stato di shock, a permettere di uscire dall’impasse.

Con la nuova versione, nel Codice penale verrà quindi considerato anche il cosiddetto “freezing”. In questo modo si terrà conto anche dei casi di aggressione sessuale o di violenza carnale in cui la vittima si trova in uno stato di immobilità tonica. 

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La Camera del popolo si è allineata a quella dei Cantoni anche per quanto riguarda l’entità della pena: almeno un anno per il reato di violenza carnale con coazione. Unità di vedute fra le due Camere anche per quanto riguarda la questione dell’età della vittima per la prescrizione dei reati di aggressione sessuale, che è stata lasciata a 12 anni. In precedenza, il Nazionale aveva scelto di innalzare la soglia a 16 anni.

Contro il parere della sua commissione preparatoria, il plenum ha anche abbracciato il punto di vista degli Stati sulla cosiddetta pornovendetta (revenge porn). Solo la divulgazione di contenuti a carattere sessuale non pubblici dovrebbe essere punibile. La maggioranza della commissione voleva invece estendere questo principio a tutti i contenuti seriamente compromettenti.

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