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Rafforzate le norme legali sugli OGM

Sperimentazioni genetiche sulle piante sono in corso al Politecnico federale di Zurigo Keystone

Il governo svizzero ha deciso di rafforzare, dal 1° marzo, la legislazione sulle derrate alimentari contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).

In base alla nuova ordinanza, in futuro sarà obbligatorio fornire informazioni sulla diffusione, la lavorazione e il commercio di questi prodotti.

In futuro diventerà obbligatoria e più trasparente la separazione nel settore alimentare tra prodotti OGM e tradizionali.

Le modifiche introdotte dal Consiglio federale si fondano sulla legge sull’ingegneria genetica (LIG), in vigore dal 1° gennaio 2004, che stabilisce l’obbligo d’informare i consumatori sugli OMG e di separare le merci per evitare contaminazioni.

Distinzione più netta

La diffusione e l’introduzione di OMG lungo la catena alimentare va documentata, afferma in un comunicato diffuso mercoledì il Dipartimento federale dell’interno (DFI).

Con tale documentazione, da conservare per cinque anni, si garantisce l’origine e la produzione delle merci, come avviene in seno all’UE.

Chiunque utilizzi OMG, deve provvedere a separare il flusso delle merci, per evitare che organismi modificati geneticamente si mescolino in modo indesiderato con prodotti ottenuti mediante metodi tradizionali.

La separazione va assicurata con un sistema di garanzia della qualità, già rivelatosi appropriato in altri ambiti relativi alla sicurezza delle derrate alimentari, rileva il DFI.

Limite abbassato

Dal 1999 è possibile rinunciare alla menzione obbligatoria qualora prodotti di fabbricazione tradizionale contengano tracce di OMG pari o inferiori ad un valore soglia dell’1 per cento.

Con la revisione dell’ordinanza (ODerr), tale valore sarà fissato allo 0,9 per cento. Dovrà inoltre essere provato che le tracce sono giunte nel prodotto involontariamente.

E’ invece abrogata la deroga all’obbligo di caratterizzazione per i prodotti ottenuti da OMG depurati.

Ciò significa per esempio che, in futuro, l’olio di soia ottenuto da germi di soia modificati geneticamente dovrà essere etichettato come tale.

Armonizzazione europea

Queste modifiche corrispondono alle nuove disposizioni europee. La menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» viene mantenuta.

Gli OMG non autorizzati secondo la procedura ordinaria, ma presenti come tracce introdotte involontariamente, possono essere tollerati se, sulla base di una valutazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica, non mettono in pericolo la salute dell’essere umano.

Anche questa modifica coincide con la regolamentazione vigente in Europa.

La modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari entrerà in vigore il 1° marzo; è previsto un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 28 febbraio 2006, allo scopo di garantire la corretta attuazione delle nuove disposizioni.

Nuove norme anche per gli alimenti per animali

Il governo ha inoltre modificato anche l’ordinanza sugli alimenti per animali, adeguandola alle disposizioni europee.

Dal 1° marzo saranno assoggettati all’obbligo di caratterizzazione tutti gli alimenti per animali e le materie prime che contengono una percentuale OGM superiore allo 0,9 per cento e per i quali può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti per evitare contaminazioni indesiderate.

Finora per le materie prime e gli alimenti composti venivano applicati valori soglia pari rispettivamente al 3 e al 2 per cento.

In futuro per l’utilizzo di OGM in grado di moltiplicarsi, come pure di prodotti fabbricati a partire da OGM, sarà obbligatoria una documentazione dettagliata.

E’ stata inoltre introdotta una tolleranza del 50 per cento per la quantificazione ufficiale della quota di OGM negli alimenti per gli animali.

swissinfo e agenzie

In base alla nuova ordinanza sulle derrate alimentari, che entrerà in vigore il 1° marzo, una dichiarazione sarà obbligatoria per tutte le derrate alimentari che contengono più dello 0,9% di OGM (finora 1%).

Chiunque utilizzi OMG, deve provvedere a separare il flusso delle merci, per evitare che organismi modificati geneticamente si mescolino in modo indesiderato con prodotti ottenuti mediante metodi tradizionali.

La stesse norme vengono applicate in futuro anche agli alimenti per animali.

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