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Disoccupazione parziale in Svizzera per i frontalieri può essere limitata

pagina di giornale negli annunci di lavoro
Un frontaliere ha diritto a percepire la disoccupazione in Svizzera solo in caso di lavoro ridotto. Keystone

Un frontaliere non sempre ha diritto a un'indennità di disoccupazione in Svizzera in caso di riduzione del tasso di occupazione o perdita temporanea del lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale federale.

Il caso riguarda una cittadina italiana di 32 anni, impiegata stagionale nel settore alberghiero e della ristorazione. La donna lavorava per dei periodi di durata determinata in estate e in inverno in Ticino. D’aprile a fine ottobre 2016, ha lavorato al 100%. Poi, a inizio novembre, ha firmato un nuovo contatto valido sino a fine marzo 2017 per un posto al 50%.

Qualche settimana prima di iniziare la nuova attività, si era iscritta presso la cassa disoccupazione in Svizzera per compensare la perdita di guadagno e trovare un posto a tempo pieno a partire da novembre. La cassa ha però respinto la sua domanda. La decisione è poi stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni ticinese. La Segreteria di Stato dell’economia (Seco) ha contestato la sentenza, inoltrando ricorso al Tribunale federale. Un ricorso che la massima istanza giudiziaria svizzera ha però respinto, stando a quanto si è appreso lunedì.

Il Tribunale federale rileva nel suo comunicato Collegamento esternoche la controversia ricade nel campo di applicazione degli Accordi bilaterali con l’Ue.

Disoccupazioni totale e parziale

Secondo la legislazione europea, un frontaliere ha diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a causa di lavoro ridotto quando continua a lavorare nella stessa impresa e temporaneamente non esercita l’attività lucrativa.

Se per contro “non esiste più una relazione fondata su di un contratto di lavoro, perché il contratto è stato sciolto o ha terminato la sua durata, bisogna concludere per una disoccupazione totale. In tale costellazione – scrive il Tribunale federale – è competente l’assicurazione contro la disoccupazione dello Stato di residenza”.

Nel caso concreto, la donna ha lavorato senza interruzioni presso il medesimo datore di lavoro, sottoscrivendo però soltanto contratti a tempo determinato. ” Nel momento del suo annuncio di disoccupazione in Svizzera non era chiaro se avrebbe potuto lavorare ancora presso il medesimo datore di lavoro a partire da ottobre 2016. Doveva pertanto essere considerata – conclude il Tribunale federale – come totalmente disoccupata e sottoposta alla legislazione dello Stato di residenza, nella fattispecie l’Italia”.

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