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Lotta contro la pirateria digitale

La legge sul diritto d'autore non può trascurare le nuove tecnologie swissinfo.ch

Il Consiglio federale intende rivedere la legge sul diritto d'autore per rispondere alle esigenze delle nuove tecnologie e combattere la pirateria su internet.

L’aggiramento dei dispositivi di protezione sarà proibito, mentre non saranno puniti coloro che scaricano files dalla rete per uso privato. Inoltre, i fornitori di servizi internet non saranno punibili per violazioni da parte dei loro clienti.

Il Consiglio federale ha presentato venerdì al parlamento una versione «assottigliata» del suo pacchetto di misure intese a lottare contro la pirateria informatica.

Viste le numerose critiche espresse contro il primo progetto posto in consultazione, il governo ha dovuto attenersi al minimo indispensabile per poter ratificare due trattati dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale – adottati da 127 Paesi – e per adattare il diritto svizzero alle disposizioni europee.

Il Consiglio federale ha così rinunciato a introdurre una tassa sugli apparecchi di registrazione.

Tassa sospesa

Su questo punto, il governo elvetico si attiene al diritto in vigore che permette una rimunerazione per l’uso privato di un’opera per mezzo di una tassa sui «supporti vergini» come CD e DVD.

La nuova legge non regola dunque la recente polemica sulla riscossione di una tassa sui riproduttori digitali muniti di disco rigido o di una memoria, come i lettori di musica in formato MP3.

La tassa – che obbliga produttori e importatori di questi apparecchi a pagare i diritti d’autore – era stata approvata lo scorso 24 gennaio dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e di diritti affini. La decisione aveva sollevato vive proteste tra gli ambienti di difesa dei consumatori, i quali temevano un aumento dei costi.

In febbraio, il Tribunale federale – accogliendo un ricorso dell’Associazione economica svizzera della tecnica di informazione, di comunicazione e di gestione – aveva accordato l’effetto sospensivo, congelando l’entrata in vigore della nuova tassa, inizialmente prevista per 1. marzo.

«Spetta al Tribunale federale regolare il problema», ha precisato Carlo Govoni, dell’Istituto federale per la proprietà intellettuale.

Aggiramenti vietati…

La rivoluzione tecnologica – indica il Dipartimento federale di giustizia e polizia – ha semplificato i rapporti che la società intrattiene con le opere letterarie e artistiche. Al contempo, però, è stata favorita anche la pirateria, la cui percentuale nel commercio mondiale è oggi stimata tra il 7 e il 9%.

Per frenare questa evoluzione, il governo intende proibire l’aggiramento delle misure tecniche destinate a proteggere un’opera, come i dispositivi di blocco per l’accesso a servizi internet o le protezioni antidoppiaggio di CD e DVD. Il divieto comprende pure la fabbricazione e la distribuzione di software che eludono tali protezioni.

Il progetto prevede poi la creazione di un organo apposito che veglierà, assieme agli ambienti interessati, affinché i dispositivi di protezione non intralcino in modo abusivo l’utilizzazione legale.

… ma download consentito

Inoltre, la nuova legge prevede di estendere, anche a interpreti, produttori e agli organi di diffusione, il diritto che consente agli autori di mettere online contenuti protetti. Questi potranno così denunciare l’internauta che mette in circolazione files musicali o film tramite le borse di scambio.

Il download di dati per uso privato non dovrebbe al contrario subire alcuna limitazione. Non è infatti possibile – annota il governo – esigere che l’utente faccia la distinzione tra le offerte internet legali e illegali.

I fornitori di servizi internet non dovranno infine più rispondere delle violazioni del diritto d’autore commesse dai loro clienti.

swissinfo e agenzie

Con l’adozione dei due trattati dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), la Svizzera segue la stessa via intrapresa dall’Unione europea.

Tra i punti principali del progetto di legge del governo elvetico figurano:

– l’adeguamento della protezione del diritto d’autore materiale al livello dei due trattati mediante il riconoscimento del diritto di rendere accessibili, tramite internet, opere e altri contenuti protetti.

– l’introduzione del divieto di elusione delle misure di protezione tecniche quali i blocchi elettronici dell’accesso e della riproduzione.

– l’introduzione di una protezione per le informazioni elettroniche di identificazione di opere e altri oggetti protetti.

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