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Crimini pedofili perseguibili a vita?

Di quanto tempo hanno bisogno le vittime di pedofili per rompere il silenzio?

Un'iniziativa popolare domanda di rendere imprescrittibili i reati di pedofilia e pedopornografia. Il governo e il parlamento propongono invece che le vittime abbiano tempo fino a 33 anni per sporgere denuncia. La decisione spetterà al popolo e ai cantoni il 30 novembre.

Diversi casi di pedofili multirecidivi venuti alla luce negli ultimi anni, in Svizzera e all’estero, hanno profondamente turbato l’opinione pubblica. Sull’onda dell’emozione, l’associazione Marche blanche, che si batte per la tutela dell’infanzia e contro la pedocriminalità, nell’agosto 2004, ha lanciato l’iniziativa popolare “per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile”.

Il testo chiede di ancorare nella Costituzione federale – tramite l’introduzione di nuovo articolo – l’imprescrittibilità dell’azione penale e della pena, per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi. Esso è stato depositato il 1° marzo 2006, munito di quasi 120mila firme valide.

Il governo e il parlamento raccomandano di respingerlo. Lo scorso giugno, il Consiglio degli Stati (Camera alta) lo ha bocciato con 41 voti senza opposizione, il Consiglio nazionale (Camera bassa), con 163 voti contro 19 e 5 astensioni.

I voti a favore sono venuti da una forte minoranza dell’Unione democratica di centro – per la precisione 15 deputati – e da quattro popolari democratici. Fra questi ultimi c’è il presidente del partito, il vallesano Christophe Darbellay, che fa parte del comitato promotore dell’iniziativa.

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Iniziativa popolare

Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa popolare permette ai cittadini di proporre una modifica della Costituzione. Per essere valida, deve essere sottoscritta da almeno 100’000 aventi diritto di voto nello spazio di 18 mesi. Il Parlamento può decidere di accettare direttamente l’iniziativa. Può pure rifiutarla o preparare un controprogetto. In ogni caso viene comunque organizzato un voto popolare. Per essere…

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Prolungati i tempi del diritto vigente

Il diritto svizzero vigente fissa a 15 anni, a partire dal momento del reato, il tempo a disposizione delle vittime minori di 16 anni per querelare chi ha violato la loro integrità sessuale. Gli autori di tali reati sono in ogni caso perseguibili al minimo fino al momento in cui la vittima compie 25 anni.

Nell’esame dell’iniziativa, l’esecutivo e il legislativo hanno riconosciuto che i termini attuali sono troppo brevi. Perciò hanno deciso di modificare il Codice penale e il Codice penale militare. È stata mantenuta una prescrizione di 15 anni, ma che decorre a partire dal compimento dei 18 anni della vittima. In altri termini, ogni vittima ha tempo fino a 33 anni per sporgere denuncia penale.

Questo controprogetto indiretto è stato approvato all’unanimità da entrambe le Camere. Ma Marche blanche lo ha giudicato insufficiente e non ha dunque ritirato l’iniziativa.

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No all’imprescrittibilità per i reati di pornografia infantile

Questo contenuto è stato pubblicato al I deputati si sono espressi invece in favore della proposta del governo di prolungare fino al 33esimo anno di età il termine accordato alle vittime di abusi per sporgere denuncia. Depositata il 1° marzo del 2006, l’iniziativa popolare “per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile” propone di inserire nella Costituzione federale un nuovo articolo 123bis,…

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Atto di giustizia o rischio di sconfitta in tribunale?

I promotori sottolineano che spesso le vittime hanno bisogno di moltissimi anni prima di riuscire a rompere il silenzio. Occorre dunque dare loro tutto il tempo di cui hanno bisogno, affinché possano chiedere giustizia e liberarsi del loro trauma, quando trovano la forza di compiere tale passo.

D’altra parte, i promotori contestano il diritto all’oblio per gli autori di crimini pedofili, dal momento che le loro vittime non riescono mai a dimenticare gli abusi subiti.

Secondo i sostenitori dell’iniziativa, l’imprescrittibilità rappresenterebbe anche una misura preventiva. A loro avviso, il rischio di incorrere per tutta la vita in una pena, avrebbe un effetto dissuasivo.

Gli avversari replicano che, più passa il tempo, più diventa difficile stabilire i fatti. Poiché nel diritto svizzero vale il principio “in dubio pro reo”, un procedimento penale a distanza di tanti anni rischierebbe di concludersi con un nulla di fatto, per mancanza di prove. Per la vittima, ciò comporterebbe una nuova sofferenza e dunque sarebbe controproducente.

Il testo pone peraltro un grosso problema poiché parla di “fanciulli impuberi”. Dato che la pubertà nei singoli individui interviene in età diverse, in molti casi potrebbe risultare impossibile stabilire se la vittima fosse ancora impubera al momento dei fatti. Il pericolo sarebbe di creare errori giudiziari e disparità di trattamento.

Gli oppositori giudicano inoltre sproporzionata l’imprescrittibilità. Attualmente in Svizzera esiste solo per reati estremamente gravi che colpiscono molte persone, quali i crimini di guerra, i genocidi e gli atti terroristici. Una regola in vigore anche nei paesi vicini.

Il termine di prescrizione è la scadenza fissata dalla legge entro la quale un reato o una pena si estinguono.

Nel diritto penale elvetico soltanto i crimini tesi a sterminare interi gruppi di popolazione, i crimini contro l’umanità e gli atti terroristici qualificati sono imprescrittibili, ossia sono perseguibili e punibili a vita.

Tutti gli altri crimini, come negli ordinamenti giuridici della maggior parte dei paesi, dopo un determinato periodo cadono in prescrizione. L’azione penale si prescrive dopo 30 anni per i reati per i quali è comminata la pena detentiva a vita, dopo 15 anni per i reati puniti con una pena detentiva superiore a tre anni e dopo 7 anni per i reati per i quali è comminata una pena inferiore.

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