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Il testo dell’iniziativa

L'iniziativa popolare "per una salute a prezzo accessibile" se approvata comporterebbe le seguenti modifiche della Costituzione federale:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 34bis

1 La Confederazione emana disposizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
2 L’assicurazione malattie obbligatoria è esercitata da assicuratori di utilità pubblica. Essa garantisce a tutti gli assicurati una copertura medica di alta qualità, adeguata ai bisogni e a prezzi vantaggiosi.
3 L’assicurazione malattie obbligatoria è finanziata segnatamente per mezzo di:
a. introiti supplementari a destinazione vincolata provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, nella misura fissata dalla legge;
b. contributi pagati dagli assicurati , in misura almeno equivalente; questi contributi sono fissati in funzione del reddito e della sostanza reale nonché tenendo conto degli oneri familiari.

4 Gli assicuratori malattie ricevono, per ogni persona assicurata, contributi attinti ai fondi di cui al capoverso 3. Le differenze di rischi tra gli assicuratori vengono compensate. Le eccedenze sono restituite agli assicurati.

5 La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un efficace contenimento dei costi nel settore sanitario. La Confederazione prende segnatamente le seguenti misure:
a. regola la medicina di punta e coordina le pianificazioni sanitarie dei Cantoni;
b. fissa i prezzi massimi delle prestazioni fornite nell’assicurazione malattie obbligatoria, medicamenti compresi;
c. emana disposizioni di autorizzazione per i fornitori di prestazioni e si adopera ai fini di un controllo efficace della qualità;
d. se la quantità delle prestazioni fornite è eccessiva, prende misure complementari di contenimento dei costi differenziate per specialità e regioni. I Cantoni possono prendere misure più ampie nel settore della pianificazione sanitaria.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

1 Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni in favore del settore sanitario corrispondono almeno agli importi del 1997, dopo correzione in base al rincaro.

2 Il ricavo di cui all’articolo 34bis capoverso 3 corrisponde almeno al volume complessivo dei premi dell’assicurazione malattie obbligatoria nell’anno precedente l’entrata in vigore della legislazione d’applicazione.

Art. 25 (nuovo)

1 Se la legge d’applicazione dell’articolo 34bis non può essere messa in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo costituzionale, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’applicazione per i capoversi 3 e 5 dell’articolo 34bis.

2 Tiene in particolare conto dei seguenti principi:
a. per il calcolo dei contributi degli assicurati conformemente al capoverso 3 lettera b si applica una franchigia di franchi 20 000 sul reddito e di franchi 1’000’000 sulla sostanza reale;
b. i contributi degli assicurati calcolati in funzione della sostanza reale, previsti nel capoverso 3 lettera b, ammontano almeno a un quarto dei contributi complessivi degli assicurati di cui allo stesso capoverso.

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