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Il mercato dell’arte approfitta della nuova legge

Un'opera d'arte dell'artista svizzero Albert Anker venduta alla casa d'aste Sotheby Keystone

La legislazione introdotta 6 mesi fa per combattere i traffici illeciti di beni culturali ha reso ancora più attraente il mercato svizzero di opere d'arte.

È quanto ritiene l’Ufficio federale della cultura, secondo il quale i commercianti hanno reagito positivamente alle nuove misure legali.

“Oggi, i beni culturali non possono più essere importati così facilmente come dei pomodori”, dichiara a swissinfo Andrea Raschèr, responsabile della sezione affari internazionali e legali dell’Ufficio federale della cultura.

“Dall’entrata in vigore della nuova legislazione, vi è una maggiore trasparenza per quanto concerne l’importazione e l’esportazione di opere d’arte. E vi è inoltre una migliore collaborazione tra commercianti, musei e uffici doganali”.

Introdotte il 1° giugno del 2005, le nuove disposizioni legali hanno permesso alla Confederazione di conformarsi alla Convenzione dell’Unesco del 1970 sulla lotta al traffico di beni culturali.

Negli anni passati, in mancanza di una legislazione severa in materia, la Svizzera si era fatta una spiacevole reputazione di piattaforma di transito di opere d’arte e reperti archeologici rubati.

Reazioni positive

In base alle nuove direttive legali, le case d’aste e i commercianti d’arte sono obbligati a identificare la provenienza degli oggetti che acquistano e le persone con le quali fanno affari.

Devono inoltre notificare le loro attività e registrare informazioni dettagliate sui beni culturali che passano tra le loro mani.

Secondo Raschèr, le reazioni dei commercianti sono state finora “estremamente positive”. La nuova legge permetterebbe perfino alla Svizzera di disporre di un vantaggio concorrenziale rispetto ad altri paesi.

“Ci troviamo ancora in una fase di sensibilizzazione e di informazione”, spiega il collaboratore dell’Ufficio federale della cultura.

“Ma da tutte le indicazioni e i feed-back raccolti finora traspare che i commercianti d’arte e le case d’aste stanno applicando in modo serio e diligente le nuove disposizioni legali”.

Controlli regolari

Sempre a detta di Raschèr, la ratifica da parte della Svizzera della Convenzione dell’Unesco è stata accolta molto positivamente dalla comunità internazionale.

“Oggi, la Svizzera non viene più accusata di essere una piazza importante di traffici illegali”.

“Generalmente, leggi più severe permettono di tenere alla larga coloro che praticano commerci illegali di beni culturali: i rischi sono infatti troppo grandi rispetto ai possibili guadagni”, aggiunge Raschèr.

In virtù della nuova legge, beni di origine sconosciuta, spesso rubati, possono essere messi in commercio legalmente solo trent’anni dopo la loro acquisizione – e non più cinque anni dopo, come finora.

La nuova legislazione non si applica, tuttavia, alle opere d’arte con un prezzo d’acquisto inferiore a 5’000 franchi.

L’applicazione delle nuove direttive è controllata da un’unità speciale dell’Ufficio federale della cultura, che interviene innanzitutto a livello di informazione e sensibilizzazione.

Tra le sue attività figurano anche la sorveglianza del traffico di beni culturali attraverso le dogane, come pure, dal 2006, il controllo dei commerci d’arte e delle case d’aste.

Piattaforma mondiale

Secondo l’Ufficio federale della cultura, la Svizzera figura tra le cinque principali piattaforme mondiali del commercio di beni culturali, con un mercato che raggiunge un fatturato annuale di 1,5 miliardi di franchi.

Per Raschèr la nuova legge non ha avuto ripercussioni negative sulla cifra d’affari del settore, dal momento che i beni culturali legali si vendono a prezzi più alti.

“I collezionisti sono disposti a pagare di più, quando può essere garantita l’autenticità di un’opera d’arte. In base a questa regola, la Svizzera dovrebbe poter salire dal quinto al quarto posto tra le principali piazze mondiali del commercio di beni culturali”.

swissinfo, Thomas Stephens
(traduzione di Armando Mombelli)

1962: la Svizzera ratifica la Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
Ottobre 2003: ratifica della Convenzione dell’Unesco del 1970 contro il traffico illecito di beni culturali.
Giugno 2005: entrata in vigore della nuova legge svizzera sul trasferimento internazionale di beni culturali, legge approvata dal parlamento nel giugno del 2003.

La nuova legislazione elvetica obbliga commercianti e case d’aste ad identificare in modo chiaro la provenienza degli oggetti e l’identità di fornitori e clienti.

I proprietari di beni culturali trafugati illegalmente hanno ora 30 anni – e non più solo 5 – per esigere la loro restituzione.

La Svizzera è una delle cinque più importanti piattaforme mondiali del commercio di oggetti d’arte. Il volume dell’import/export si aggira intorno a 1,5 miliardi di franchi.

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