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Voluntary bis, ultima spiaggia per i contribuenti “distratti”

“Le banche svizzere non sono più quelle di una volta perché il G20, l’OCSE e l’Ue non sono più quelli di una volta”, ha evidenziato lunedì l’ex procuratore ticinese Paolo Bernasconi al Centro Svizzero di Milano in merito alla cooperazione sempre più stringente a livello internazionale in materia fiscale.

All’incontro incentrato sulle specificità della nuova Voluntary disclosure varata dal governo italiano sono stati delineati i vantaggi dell’autodenuncia per i contribuenti “distratti”, che con l’imminente scambio automatico di informazioni hanno l’occasione di regolarizzare il loro patrimonio nei confronti dell’erario, prima di incorrere in spiacevoli conseguenze.

È “l’ultima possibilità da prendere al volo”, ha annunciato la responsabile dell’Ufficio accertamento della direzione regionale dell’Agenzia delle entrate di Milano Angela Calcò, che ha sottolineato come i comuni siano obbligati a comunicare i nomi dei nuovi iscritti all’AIRE (in quanto espatriati) dal 2010, su cui le autorità fiscali effettueranno accertamenti sistematici. Prima che arrivi la finanza insomma, è l’invito implicito lanciato dal Centro Svizzero di Via Palestro, è meglio approfittare entro la fine di luglio della Voluntary bis.

Che sia sempre più difficile la pratica di trasferirsi all’estero per convenienza fiscale lo ha precisato anche Paolo Bernasconi, sostenendo che “le banche svizzere chiederanno agli intestatari italiani di conti correnti, oltre al certificato di domicilio, anche l’iscrizione all’AIRE”. I patrimoni non dichiarati “sono a rischio” poiché negli ultimi 4/5 anni la Confederazione – dalla quale è provenuto il 70% degli introiti della prima voluntary disclosure – si è uniformata agli standard internazionali di trasparenza bancaria messi a punto dall’OCSE.

Sulle novità della Voluntary bis si è soffermato invece il consulente finanziario Luigi Belluzzo, in particolare riguardo all’autodenuncia di contanti e di valori al portatore (non solo quindi conti bancari come nella precedente manovra), all’autoliquidazione (versamento spontaneo) delle imposte arretrate e al nuovo reato di fraudolenta emersione di attività finanziarie.

Da parte sua l’avvocato penalista di Milano Markus W. Wiget ha caldeggiato un’applicazione equilibrata da parte delle autorità delle nuove norme per scongiurare quello che ha definito “un bagno di sangue”. Le molteplici interpretazioni derivanti da una certa vaghezza della legge potrebbero infatti comportare spiacevoli conseguenze di tipo penale da parte di coloro che non aderiranno alla Voluntary.

Ne è un esempio il nuovo reato di autoriciclaggio (articolo 648 ter) laddove considera come cause di non punibilità “le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”. Quali siano i termini e i limiti concreti per avvalersi – da parte del contribuente che attraverso la Voluntary disclosure faccia emergere capitali non dichiarati al fisco – sono tutti da verificare, ha osservato sempre Markus W. Wiget.  

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