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Razzismo, fenomeno sotto controllo in Svizzera

In Italia il dibattito politico in queste ore si concentra anche sulle dichiarazioni del ministro per la famiglia Lorenzo Fontana, favorevole ad abrogare le norme antirazzismo della Legge Mancino. Una proposta però che non sta facendo l'unanimità neanche all'interno della maggioranza gialloverde.

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In Svizzera da 23 anni esiste un articolo del codice penale, il 261 bis, che sanziona con una pena pecuniaria o detentiva fino a 3 anni comportamenti che si configurano come discriminazione razziale. In passato non sono mancati interventi critici di chi ha espresso esplicita contrarietà a questa disposizione entrata in vigore nel 1995.

Ma gli episodi di cronaca per i quali si è proposta l’applicazione del 261 bis sono sostanzialmente stabili, come sembra emergere dalle statistiche. L’anno scorso sono state 29 le denunce alla magistratura elvetica riguardanti presunte discriminazioni razziali mentre nel 2016 ne sono state contate 12 di più.

Quello che sembra emergere piuttosto – secondo quanto osserva Martine Brunschwig Graf, presidente commissione federale contro il razzismo – è il fatto che sembra esserci meno timore di esprimere frasi discriminatorie e xenofobe nei confronti degli stranieri, anche in pubblico, rispetto a qualche anno fa. E d’altro lato si è constatato, sottolinea sempre Martine Brunschwig Graf, un accentuarsi dei toni in concomitanza con le ricorrenti votazioni popolari che hanno per oggetto le leggi sull’asilo o sugli stranieri.

C’è poi che evidenzia difficoltà nell’applicazione della norma penale contro le discriminazioni razziali, in particolare riguardo all’onere della prova. Inoltre non vi è unanimità di dottrina sul concetto di lesione della dignità umana.

Le varie indagini condotte da varie istituzioni hanno indicato un incremento relativo dell’islamofobia e di linguaggi inappropriati sui social media. Ma il fenomeno sembra comunque sotto controllo nella Confederazione.

Discriminazione razziale (art. 261 bis cp)

Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;

chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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