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C’è chi vuole la pena di morte in Svizzera

Il triplice omicida Hans Vollenweider fu l'ultimo civile, nel 1940, condannato alla pena capitale in Svizzera. RDB

La situazione è paradossale: dopo aver militato per anni in favore del bando della pena di morte in tutto il mondo, la Svizzera è ora confrontata con la richiesta della sua reintroduzione nella Confederazione. Il popolo potrebbe essere chiamato a decidere. La questione suscita dibattiti giuridici.

Un gruppetto di sette privati cittadini ha lanciato un’iniziativa popolare che chiede la pena capitale per chiunque commetta un omicidio o un assassinio in relazione con un atto sessuale con fanciulli, coazione sessuale o stupro. I promotori non rappresentano alcun partito, ha puntualizzato il loro capofila Marcel Graf. Si tratta parenti e amici di una vittima di assassinio e abuso sessuale.

Nell’argomentario sul sito internet dell’iniziativa, i promotori mettono l’accento sul dolore dei familiari delle vittime. A loro avviso, la pena di morte è “giusta e logica” nei casi previsti dall’iniziativa, perché – sostengono – solo l’esecuzione capitale dell’assassino consente ai familiari di superare il trauma.

Ai loro occhi, la pena di morte avrebbe pure un carattere preventivo: la paura di incorrervi avrebbe un effetto dissuasivo su potenziali criminali. Una correlazione decisamente smentita dal portavoce della sezione svizzera di Amnesty International, Daniel Graf. Vi sono molti studi che dimostrano che in paesi in cui è stata abolita la pena di morte, la criminalità violenta non è aumentata, ha detto a swissinfo.ch.

Graf rileva d’altra parte l’anacronismo di questa iniziativa. Nel mondo si registra “una chiara tendenza internazionale verso la fine delle esecuzioni capitali. Per noi è una situazione atipica argomentare contro la pena di morte in Svizzera. In Europa, l’unico paese in cui ci sono ancora esecuzioni capitali è la Bielorussia”.

Superata formalità, ma non tutti gli ostacoli

Il testo ha superato l’esame preliminare della Cancelleria federale. I promotori hanno tempo 18 mesi per raccogliere le 100mila firme necessarie per la riuscita formale dell’iniziativa. I termini sono stati pubblicati martedì sul Foglio federale.

Daniel Graf prevede che difficilmente i promotori ce la faranno, “poiché in Svizzera c’è un ampio consenso, cui aderiscono tutti i partiti politici, sul fatto che non è ammesso uccidere e che si devono rispettare e proteggere i diritti umani fondamentali. Una regola ancorata nella Costituzione federale”.

Il portavoce di Amnesty, rammenta che nel 1985 era già stata lanciata un’iniziativa popolare per reintrodurre la pena di morte. All’epoca nel mirino dei promotori c’erano gli spacciatori di droga. Ma il tentativo era fallito: i promotori non erano riusciti a raccogliere le firme necessarie. “E non sono sicuro che questa volta i promotori riusciranno a portarla al voto”.

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Iniziativa popolare

Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa popolare permette ai cittadini di proporre una modifica della Costituzione. Per essere valida, deve essere sottoscritta da almeno 100’000 aventi diritto di voto nello spazio di 18 mesi. Il Parlamento può decidere di accettare direttamente l’iniziativa. Può pure rifiutarla o preparare un controprogetto. In ogni caso viene comunque organizzato un voto popolare. Per essere…

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Il parlamento potrebbe dichiararla nulla

Ammesso che siano riunite le sottoscrizioni necessarie entro la scadenza del 24 febbraio 2012, l’iniziativa denominata “Pena di morte in caso di assassinio in concorso con abusi sessuali” potrebbe ancora essere invalidata dal parlamento e dunque non essere sottoposta a votazione popolare.

Un’eventualità che tuttavia solleva dubbi sia dal profilo politico che da quello giuridico. Anche se non impossibile, tanto più che ci sono dei precedenti, politicamente diventerebbe delicato invalidare un’iniziativa che è stata firmata da centomila elettori. La pressione sul parlamento sarebbe forte.

Sul piano prettamente giuridico, è previsto che l’Assemblea federale dichiari, completamente o in parte, nulla un’iniziativa popolare, se viola il principio dell’unità della forma o materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Ma “il concetto di diritto cogente cui si fa riferimento nella fattispecie è vago”, spiega a swissinfo.ch il professore di diritto pubblico dell’università di Basilea Markus Schefer. La pena di morte in sé non viola norme internazionali imperative. Per esempio, la pena capitale esiste negli Stati Uniti e in Giappone, rammenta l’esperto di diritto. Dunque da questo profilo, il parlamento svizzero non può dichiarare nulla l’iniziativa.

La questione potrebbe però essere analizzata in ottica europea. Vale a dire che si potrebbe far valere il diritto cogente regionale in Europa. “Se il parlamento accettasse questa idea, potrebbe dichiarare nulla l’iniziativa”, afferma Schefer. La Svizzera potrebbe riferirsi alla Convenzione europea sui diritti umani – che ha firmato – che bandisce la pena capitale.

Nel caso in cui il parlamento validasse il testo e questo fosse approvato in votazione federale dalla doppia maggioranza di popolo e cantoni, sorgerebbe poi un nuovo problema: l’impossibilità di applicarla, avverte Andreas Auer, professore di diritto costituzionale dell’università di Zurigo.

“Vedo qui una situazione simile a quella dell’iniziativa contro l’edificazione di nuovi minareti (approvata in votazione lo scorso 29 novembre, Ndr.), che probabilmente non potrà essere applicata perché viola diritti umani garantiti da accordi internazionali” ratificati dalla Svizzera, ha detto a swissinfo.ch.

Per risolvere il problema alla radice, secondo il costituzionalista, occorre cambiare le regole: dovrebbe essere il Tribunale federale, e non il parlamento, a stabilire se un’iniziativa è conforme al diritto internazionale. Così si eviterebbe di fare votare inutilmente il popolo.

Isobel Leybold-Johnson, swissinfo.ch
(Traduzione e adattamento di Sonia Fenazzi)

Un giorno dopo aver ricevuto l’avallo formale da parte della Cancelleria federale, i promotori dell’iniziativa volta a reintrodurre la pena capitale in Svizzera per determinati crimini hanno deciso di fare marcia indietro.

Il testo dell’iniziativa è dunque stato ritirato mercoledì 25 agosto.

I – La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 e 3

1 Ognuno ha diritto alla vita. Chiunque commette un omicidio intenzionale o un assassinio, in concorso con atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale o violenza carnale, perde il diritto alla vita ed è punito con la pena di morte. In tutti gli altri casi la pena di morte è vietata.

3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. È fatta salva la pena di morte.

Art. 123a cpv. 4 (nuovo)

4 Chiunque commette un omicidio intenzionale o un assassinio, in concorso con atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale o violenza carnale, è giustiziato a prescindere da perizie o conoscenze scientifiche. L’esecuzione capitale compete alla Confederazione. La pena capitale è eseguita entro tre mesi dal passaggio in giudicato della condanna. Il giudice stabilisce le modalità e la data dell’esecuzione capitale.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 85 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 1 e 3 e dell’art. 123a cpv. 4 (Pena di morte)

Gli articoli 10 capoversi 1 e 3 e 123a capoverso 4 sulla pena di morte entrano in vigore immediatamente dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Si applicano anche a reati commessi prima della loro entrata in vigore e che a tale momento non sono ancora stati oggetto di una sentenza passata in giudicato; non si applicano disposizioni contrarie di trattati internazionali.

La Svizzera ha abolito la pena di morte in tempo di pace nel 1942 con l’entrata in vigore del codice penale unificato. Nel 1992 è stata soppressa anche in caso di guerra. Ora il bando assoluto è garantito dalla Costituzione federale (articolo 10). La Svizzera ha anche ratificato i protocolli aggiuntivi 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che vietano la pena di morte sia in tempo di pace che di guerra.

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