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Accordo quadro con UE, il governo prende tempo

Cassis e Berset a mezzo busto in basso a sx, rispett. a dx dell immagine; bandiera svizzera e pannello bianco sul fondo
Il ministro svizzero degli esteri Ignazio Cassis e il presidente della Confederazione Alain Berset in conferenza stampa. © KEYSTONE / PETER KLAUNZER

Il Consiglio federale ha pubblicato venerdì la bozza dell'Accordo istituzionale con l'Unione europea. Prevede che la Svizzera riprenda in modo dinamico la legislazione comunitaria e che eventuali vertenze siano trattate da uno speciale Tribunale arbitrale. 

Con Bruxelles rimangono divergenze su due punti importanti: le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone e l’estensione dei diritti all’aiuto sociale, alla protezione contro l’espulsione e al diritto di soggiorno permanente ai cittadini UE dopo 5 anni.

Il governo non ha pertanto firmato l’intesa, ma bocciarla avrebbe conseguenze negative: la rottura dei negoziati in corso (come quelli sul mercato elettrico), il rischio di non riconoscimento dell’equivalenza della Borsa e quello di essere esclusi dai programmi di ricerca europei.

È escluso un rinvio delle discussioni; non c’è peraltro alcuna garanzia che l’UE sia disposta a basare future trattative sul progetto di accordo esistente.

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Il Consiglio federale ha insomma deciso di mettere la bozza in consultazione fino alla prossima primavera, tempi verso i quali la Commissione europea si sarebbe mostrata comprensiva. Saranno chiamati a esprimersi le commissioni parlamentari, i Cantoni, i partiti e i partner sociali.

Aiuto sociale

La direttiva UE che riguarda l’estensione dei diritti ai cittadini comunitari dopo 5 anni non è neppure menzionata nell’Accordo: agli occhi di Bruxelles costituisce uno sviluppo della libera circolazione, pertanto la Svizzera non beneficerà di alcuna eccezione esplicita.

Per Berna, invece, la direttiva non rappresenta uno sviluppo della libera circolazione: se l’Accordo quadro presentato venerdì dovesse entrare in vigore, il Tribunale arbitrale sarebbe verosimilmente chiamato a esprimersi rapidamente su questo punto.

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Altro punto di frizione tra le parti è il regolamento europeo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che potrebbe sancire il passaggio di competenze nel versamento delle indennità di disoccupazione per i frontalieri dallo Stato di residenza a quello dove si è lavorato.

Pure questo regolamento non figura nel testo, anche perché il processo legislativo a livello europeo non è ancora concluso. Si parte dal presupposto che quando lo sarà, l’UE e gli Stati membri chiedano alla Svizzera di riprendere la direttiva.

Lavoratori distaccati

Per ratificare l’Accordo, la Confederazione dovrebbe anche recepire entro tre anni il diritto europeo sui lavoratori distaccati, e portare da 8 a 4 giorni il preavviso che le imprese devono osservare per l’invio di manodopera nel nostro Paese.

Era uno dei punti che il Consiglio federale aveva definito “linee rosse” invalicabili. 

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Il deposito di una cauzione potrà essere chiesto solo a imprese che si sono già distinte per non aver onorato i loro obblighi finanziari. Confermato, però, il limite massimo di 90 giorni lavorativi per anno per padroncini (per i quali resta l’obbligo di annunciarsi) e distaccati.

Diritto di referendum

La trasposizione nel diritto elvetico degli sviluppi della legislazione europea avverrebbe “nel rispetto delle procedure decisionali previste dalla Costituzione”: resta dunque il diritto di referendum ed è esclusa una ripresa automatica.

In caso di divergenze, le parti darebbero tre mesi di tempo al cosiddetto “comitato misto” per trovare una soluzione. In caso contrario si farebbe capo a un Tribunale arbitrale paritetico i cui membri saranno scelti per metà da Berna e metà da Bruxelles.

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Le decisioni del tribunale sono vincolanti. Se una delle parti non dovesse applicarle o se queste dovessero essere ritenute non conformi dalla controparte, quest’ultima può prendere delle contromisure “proporzionate”.

Eccezioni

L’accordo quadro prevede per la Svizzera alcune eccezioni esplicite, al principio di ripresa dinamica del diritto europeo.

Riguardano i trasporti (ad esempio il limite di 40 tonnellate e di circolazione notturna per i camion, e la capacità limitata a una corsia per canna nel tunnel stradale del San Gottardo), dell’agricoltura (norme più severe sul trasporto di animali) e la sicurezza sociale.

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