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TF: permesso di domicilio concesso malgrado un vecchio omicidio

Libretto per stranieri KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER sda-ats

(Keystone-ATS) Un omicidio commesso oltre vent’anni fa all’estero non deve impedire a uno straniero di ricongiungersi con la moglie e il figlio in Svizzera.

Anche per un pregiudicato, che ha scontato la propria pena e dall’epoca del delitto si è sempre comportato correttamente, l’interesse privato è infatti “molto importante”. Lo sottolinea il Tribunale federale (TF) in una sentenza pubblicata oggi.

Il caso riguarda il rifiuto pronunciato dall’ufficio della migrazione del canton Sciaffusa nei confronti di un macedone che nel 1994, quando aveva a 22 anni, nel suo paese uccise un persona. Dopo aver passato alcuni mesi in carcerazione preventiva venne rilasciato e si trasferì nel confinante Kosovo, che allora era ancora una provincia della Serbia meridionale e non uno stato indipendente.

Nel 2001 il giovane, con la doppia cittadinanza kosovara e macedone, è giunto in Svizzera in seguito al matrimonio con una kosovara. Quest’ultima era già nella Confederazione dal 1991, quando era undicenne, e da allora titolare di un permesso di domicilio (permesso C). Nell’ambito del ricongiungimento familiare l’uomo ha prima ricevuto un permesso di dimora e poi, nel 2008, di domicilio.

Nel 2009 egli è poi stato arrestato su mandato di cattura internazionale e nel 2011 estradato in Macedonia, dove è stato condannato a sette anni per l’uccisione. Nel 2014 è uscito anticipatamente di prigione. Un anno dopo la consorte chiese il ricongiungimento familiare poiché il permesso C dell’uomo era nel frattempo scaduto.

L’ufficio cantonale della migrazione ha respinto la richiesta. E sono rimasti senza successo anche i ricorsi presentati al Consiglio di Stato e al tribunale cantonale sciaffusano.

La suprema corte federale ha ora dato ragione alla moglie. La pena di sette anni è stata inflitta per un delitto grave, ma – sottolinea la sentenza del TF – si è trattato di un atto unico, ormai datato e commesso in gioventù. Dal 1994 l’uomo non ha più commesso alcuna infrazione. E per la polizia degli stranieri egli non costituisce alcun pericolo. Lo dimostra anche il fatto che non è soggetto a un divieto di entrata in Svizzera e che può fare visita alla consorte sei mesi all’anno. Di conseguenza l’interesse pubblico a tenerlo lontano è infimo.

È invece “molto importante” l’interesse privato della moglie e del figlio, aggiunge la corte. La donna, ora 37enne, vive in Svizzera da quando era bambina, è senza ombra di dubbio ben integrata e fa fronte ai propri bisogni e a quelli del figlio senza alcun aiuto finanziario statale. Anche il marito si era ben integrato sin dal suo primo soggiorno. L’interesse pubblico non può quindi prevalere sull’interesse privato della famiglia a ricongiungersi. Il TF rinvia quindi la questione all’ufficio della migrazione affinché rilasci un permesso di domicilio.

(Sentenza 2C_507/2017 del 21.12.2017)

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