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“Società ombra”: spetta alle autorità controllare funzionamento

Il consigliere nazionale Giovanni Merlini (PLR/TI), autore dell'interpellanza. KEYSTONE/PETER KLAUNZER sda-ats

(Keystone-ATS) Spetta alle autorità di ogni Cantone controllare, se necessario, le iscrizioni al registro di commercio ed eventualmente intervenire quando vi è il sospetto di trovarsi di fronte a una società finanziaria “ombra” o “bucalettere” che agisce in modo opaco.

È quanto si deduce dalla risposta scritta odierna del Consiglio federale ad un’interpellanza del consigliere nazionale Giovanni Merlini (PLR/TI). Di fronte al proliferare di società “bucalettere”, specie nel Moesano (GR) ma con attività anche in Ticino, Merlini si chiedeva se non fosse il caso di intervenire per mettere un freno ad attività talvolta fraudolente (truffe o riciclaggio).

Nella sua risposta, il governo rammenta che le imprese che si fanno iscrivere nell’URC devono indicare un domicilio legale. L’impresa deve essere fisicamente raggiungibile per le autorità e i clienti: una semplice bucalettere o una casella postale non bastano. L’esecutivo giudica superfluo un obbligo di notifica delle autorità dell’URC alle autorità di vigilanza o agli organismi di autodisciplina dal momento che il registro è pubblico, quindi consultabile in rete dai Cantoni, che possono far fare ricerche secondo determinati criteri, selezionando le società che rientrano nella loro competenza.

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