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Previdenza in Svizzera: il sistema dei 3 pilastri

Ti-Press

Iscritto nella Costituzione dal 1972, è una combinazione tra statale e privato, con agevolazioni fiscali per chi stipula polizze integrative

In Svizzera, la previdenza poggia su tre pilastri. Il primo è costituito dall’Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS), vi sono affiliati tutti -comprese le persone senza attività lavorativa- e ha come scopo di garantire, un domani, il bisogno vitale.

La previdenza professionale (chiamata comunemente ‘secondo pilastro’) fa capo alle casse pensione e punta a mantenere -in vecchiaia, vedovanza o invalidità- il tenore di vita. Per legge, i datori di lavoro sono tenuti ad affiliare i dipendenti a una cassa e versare parte dei contributi. Per gli indipendenti è facoltativa1.

Il terzo pilastro (previdenza individuale) è costituito da polizze assicurative o conti bancari vincolati. È facoltativo, ma è esplicitamente parte del sistema (iscritto nella Costituzione dal 1972) e incoraggiato da agevolazioni fiscali.

Primo pilastro

Il contributo è l’8,4% del salario determinante, diviso a metà tra dipendente e datore di lavoro. Per chi lavora in proprio è del 7,9%. Gli indipendenti che guadagnano meno di 56’400 franchi annui hanno tuttavia aliquote ridotte fino al 4,2%, secondo una scala fissata dalla legge.

La rendita, al momento del pensionamento, è calcolata in base agli anni di contribuzione (44 per gli uomini e 43 per le donne è il periodo completo) e il reddito su cui si è pagato contributi, ma non sarà mai superiore a 2’350 franchi mensili per i singoli e 3’525 per le coppie2. Neppure per chi ha avuto stipendi milionari: l’AVS è un’assicurazione solidale.


Per quanto sia statale, a riscuotere i contributi e versare le prestazioni dell’AVS sono circa 100 casse (dette ‘di compensazione’) gestite da associazioni, Cantoni e Confederazione. La ragione è storica: prima del 1948, anno di nascita dell’AVS, erano già stati fondati istituti di previdenza, poi confluiti in questa struttura decentrata, tipica svizzera.

Oltre a lavoratori dipendenti e indipendenti, versano contributi AVS gli studenti dai 20 anni (il minimo3, 392 franchi) e altre persone senza salario, per esempio mamme e papà in casa. Queste ultime ne sono esonerate se il coniuge occupato versa almeno il doppio del contributo minimo.

Del resto, coniugi e partner registrati4 sono considerati come coppia: quando entrambi in pensione, la loro rendita mensile massima (3’525 franchi) non corrisponde al doppio di una persona sola ma soltanto al 150%, e i redditi conseguiti durante gli anni di matrimonio/unione sono attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi.

Secondo pilastro

Se l’AVS un’assicurazione redistributiva -il denaro raccolto è cioè utilizzato direttamente per mantenere chi è in pensione- il secondo pilastro si basa su un principio di capitalizzazione. I soldi versati alla cassa pensione vengono investiti, e con gli interessi fruttati vanno a costituire il cosiddetto ‘avere di vecchiaia’5 dell’assicurato, che al momento del pensionamento è convertito in rendita.

La previdenza professionale è dunque sensibile al rendimento dei titoli e all’andamento dei mercati. Il tasso d’interesse minimo sull’avere di vecchiaia (che un’ordinanza del Consiglio federale fissa all’1,75%) così come quello di conversione da capitale in rendita (attualmente è al 6,8%) sono perciò sotto pressione.

Idealmente, il secondo pilastro sommato all’AVS dovrebbe consentire al lavoratore di andare in pensione (all’età regolare di 65 per gli uomini, 64 anni per le donne) con il 60% dell’ultimo salario. Ma è un obiettivo ideale.


La previdenza professionale si distingue tra obbligatoria (prestazioni minime di legge) e sovraobbligatoria, ovvero ciò che i regolamenti delle singole casse pensioni offrono in più. Una differenza che può riguardare, per esempio, la quota di capitale che è possibile ritirare al momento del pensionamento anziché convertirlo interamente in rendita (per legge: ¼) o la diminuzione/l’aumento della rendita in caso di pensionamento anticipato/ritardato.

La previdenza professionale obbligatoria assicura la parte di salario annuo tra 24’675 e 84’600 franchi. Sul salario assicurato, si pagano premi dal 7 al 18% a seconda della fascia d’età; il datore di lavoro contribuisce almeno per metà.

Le casse pensione sono libere di organizzarsi e decidere come finanziare le prestazioni. Possono riconoscere come beneficiari di rendite per superstite anche i conviventi (da almeno 5 anni) dell’assicurato, e le persone con mantenimento di figli comuni.

Terzo pilastro

La previdenza individuale è, in quanto tale, privata e facoltativa. È però incoraggiata dallo Stato, che consente di dedurre dai redditi versamenti fino a 6’768 franchi l’anno, rispettivamente 33’840 per chi non è affiliato a un istituto di previdenza del secondo pilastro.


Sui prospetti informativi di banche e assicurazioni, normalmente, si fa distinzione tra previdenza 3a e 3b. La prima si riferisce alle forme di previdenza vincolata riconosciute (polizze assicurative di previdenza o conti bancari di previdenza), che beneficiano di agevolazioni fiscali. La seconda, 3b, comprende la previdenza libera e non agevolata.

Le prestazioni complementari

Qualora il primo e l’eventuale secondo pilastro non riescano a garantire il fabbisogno vitale, i pensionati hanno diritto a un sostegno finanziario.

La base di calcolo del bisogno è di 19’290 franchi al mese per le persone sole, 28’395 per le coppie, cui vanno aggiunti l’affitto dell’abitazione (o gli interessi ipotecari sulla casa di proprietà), i premi di assicurazione malattia ed eventuali alimenti versati a terzi. Se il totale di queste spese è superiore ai redditi, si matura il diritto.

Finanziamento della proprietà abitativa con il capitale previdenziale

La Svizzera è un paese di inquilini, solo il 35% dei residenti vive in casa di proprietà. I prezzi degli immobili sono più alti che nei paesi confinanti, e per ragioni fiscali si tende a non estinguere il mutuo tenendo gli interessi ipotecari come spesa fissa mensile6.

In questo contesto, non sempre è possibile o opportuno impiegare i propri risparmi come “mezzi propri” (ovvero quel minimo 20% del prezzo che è necessario pagare da sé, per ottenere dalla banca un credito ipotecario), oppure spenderli per ristrutturare la casa.

Per favorire la proprietà abitativa, la legge consente allora di impiegare i fondi della previdenza. I capitali del secondo e del terzo pilastro possono essere prelevati in anticipo7 o costituiti in pegno (la prima opzione riduce le prestazioni previdenziali), per l’acquisto, la costruzione, l’ammortamento ipotecario di un’abitazione a uso proprio (la “prima casa”).


1non sono obbligatoriamente assicurati, inoltre, i membri di famiglia che lavorano in azienda agricola e i lavoratori con contratto determinato fino a tre mesi

2La rendita minima di vecchiaia è invece di 1’175 franchi al mese. Per il/le vedovi/e, va da 940 a 1880 franchi, e la si può ottenere se ci sono figli fino a 18 anni (25 agli studi) oppure si è compiuto più di 45 anni e si è stati sposati/registrati per oltre 5 anni. Se il coniuge superstite non soddisfa queste condizioni, riceve un versamento unico pari a tre rendite annuali.

3Il minimo di 392 non vale per tutti. Secondo le condizioni sociali –chi, per esempio, vive di rendita- il contributo può arrivare a 50 volte tanto (19’600). Il contributo minimo, all’atto pratico, è di 480 franchi, poiché ai 392 ne vanno aggiunti 65 di AI (assicurazione invalidità) e 23 di IPG (Indennità per perdita di guadagno)

4L’unione domestica registrata è l’istituto giuridico riservato alle coppie omosessuali.

5I contributi dei giovani assicurati (dai 17 ai 25 anni di età) finanziano i soli rischi di decesso e invalidità. Successivamente, si cumula il cosiddetto ‘avere di vecchiaia’ che è poi convertito in rendita a partire dall’età pensionabile.

6cfr. Le tasse sulla casa in Svizzera. Gli istituti bancari distinguono tra ipoteche di 1° e 2° grado. La prima ipoteca copre fino al 65% dell’investimento, la seconda un eventuale 15% in più. Gli ammortamenti sono obbligatori solo per l’ipoteca di 2° grado, e possono peraltro essere ‘indiretti’, cioè versati su un conto previdenziale (vincolato).

7Il prelievo anticipato del capitale del secondo pilastro può essere richiesto ogni 5 anni, con limitazioni a partire dai 50 anni d’età.

Link
LAVSCollegamento esterno – Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OAVSCollegamento esterno – Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPPCollegamento esterno – Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

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